Consultazione pareri
Codice identificativo: | 249 |
Data ricezione: | 15/11/2022 |
Argomento: | Adeguamento prezzi |
Oggetto: | Istanza rinegoziazione per aumenti eccezionali anni 2022 e 2023 |
Quesito: | Premessi i seguenti termini: - Progetto marzo 2021/Prezzario 2021 -Gara di appalto - scadenza presentazione offerte giugno 2021 - Firma contratto 11/21 - Consegna lavori 12/21 - Dicembre '21 richiesta verbale da parte dell'impresa per il deposito in cantiere dell'armatura in micropali già acquistata - Richiesta negata dalla direzione lavori - Deposito autorizzato in cantiere 28/03/22 - Ultimazione lavori 07/22 - Richiesta rinegoziazione 03/11/22 con prezzario 2022-2 Premesso altresì che l'accoglimento dell'istanza è correlata esclusivamente alla voce D.41.10.0240.010 "Armatura micropali" e nello specifico all'aumento del prezzo dell'armatura in acciaio (composizione prezzo % manodopera 1,48, noli 0, materiale 77,87), si chiede se all'impresa spetta il sovrapprezzo per la voce "Armatura micropali", considerato che la documentazione in possesso dimostra l'acquisto del materiale nel 2021, il deposito in cantiere il 28/03/22 e la posa dal 28/03 al 5/07/22. In caso positivo, a quale prezzario si deve fare riferimento: 2022-1, 2022-2 o ad una specifica analisi prezzi? |
Risposta: | In base al paragrafo 8 delle LG, per l’effettuazione dei calcoli va applicato, quale riferimento iniziale, l’elenco prezzi vigente al momento della presentazione dell’offerta (quindi quello del 2021) e, quale riferimento finale, quello vigente al momento della presentazione dell’istanza (l’elenco 2022-rev.2): pertanto, a fini dell’ammissibilità dell’istanza e del calcolo dei sovrapprezzi astrattamente concedibili occorre far riferimento a detti elenchi. Per quanto attiene alla problematica posta in quesito, questa non può trovare adeguata soluzione all’interno del predetto meccanismo di calcolo dei sovrapprezzi riconoscibili. Va a tal proposito ricordato che la rinegoziazione contrattuale non consiste in un meccanismo automatico ma, ad una prima fase più prettamente di calcolo, dove ha spazio la verifica delle condizioni di ammissibilità e di conteggio dei sovrapprezzi di cui al par. 8, segue una fase propriamente di merito descritta al par. 9 che l’amministrazione è sempre chiamata a svolgere e che assume ad oggetto una valutazione complessiva dell’interesse pubblico alla permanenza e alla continuazione del contratto. Una volta effettuata la verifica della correttezza formale dell’istanza e della documentazione a supporto (che nella fattispecie prospettata consiste nel riscontrare il corretto inserimento delle quantità, tipologie di lavorazioni e corretta indicazione dell’elenco di riferimento), l’amministrazione procede infatti alla successiva valutazione nel merito prendendo in considerazione anche “le conseguenze negative di un’eventuale risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta che l’appaltatore potrebbe richiedere e ottenere dal giudice”, nonché “la convenienza per l’amministrazione di rinegoziare il contratto [...]”. L’amministrazione è sempre nella condizione di negare, in tutto o in parte, la richiesta rinegoziazione, non solo in caso di assenza delle risorse economiche necessarie, ma anche nella misura in cui la stessa non risulti conforme all’interesse pubblico da perseguire. Rimane inoltre inteso che, il responsabile del procedimento è sempre legittimato ad acquisire, anche d’ufficio, tutti gli elementi conoscitivi necessari a configurare nel modo più corretto e confacente la fattispecie concreta e ciò al fine di rispettare i principi di buona amministrazione; soprattutto laddove la comparazione si regga sul ricorso ai prezzari, e quindi senza una specifica documentazione giustificativa a supporto, se l'amministrazione dovesse essere a conoscenza di elementi che sembrano smentire la validità dell'istanza, la stessa è sempre tenuta a verificare l’effettività della richiesta formulata dall’operatore economico. |
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