in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 251
Data ricezione: 17/11/2022
 
Argomento: Appalti PNRR e PNC
 
Oggetto: applicabilià norme provinciali PNRR
Quesito:

In riferimento ai finanziamenti PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, lo scrivente ha inviato l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori a firma del Sindaco in qualità di rappresentante legale così come ; in tale accordo all’Articolo 5 (Obblighi del Soggetto attuatore) il Soggetto attuatore si impegna, tra le altre cose, a “garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” nonché all’Articolo 10 (Meccanismi sanzionatori) è ribadito che al comma 1. L’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione procede a dichiarare la decadenza dell’ente locale dal finanziamento concesso nei seguenti casi: - affidamento dei lavori, da parte dell’ente locale, mediante procedure di gara, in violazione di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle disposizioni di semplificazioni previste per l’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza; premesso ciò si chiede conferma o meno della applicabilità delle norme e regolamenti provinciali in materia di lavori pubblici, servizi e forniture.

 
Risposta:

Con riferimento al quesito posto occorre evidenziare che l’articolo 2 ter (Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati con il PNRR e il PNC) della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 specifica espressamente che “All'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Quando le disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.” La disposizione citata prevede quindi l’applicazione delle vigenti disposizioni dell’ordinamento provinciale individuando puntualmente le disposizioni presenti nel d.l. 77/2021 che trovano applicazione anche nella Provincia Autonoma di Trento; viene aggiunto altresì che laddove le disposizioni statali richiamino l’applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici, i rinvii si intendono riferiti all’ordinamento provinciale se in esso è rinvenibile una corrispondente disciplina. In ordine all’applicabilità dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici si è altresì pronunciata la Ragioneria generale del MEF la quale con circolare 21/2022 del 29 aprile 2022 ha precisato che la normativa di riferimento per i contratti inclusi nel PNRR e PNC comprende anche la legislazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

< Indietro
torna all'inizio del contenuto