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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 253
Data ricezione: 22/11/2022
 
Argomento: Appalti PNRR e PNC
 
Oggetto: Premio di accelerazione opere L.160/2019 - PNRR
Quesito:

Il presente quesito riguarda il premio di accelerazione disciplinato dall’art. 50 del DL 77/2021 per le opere finanziate con fondi a valere sul PNRR. In particolare si chiede: 1. se il premio di accelerazione vada previsto obbligatoriamente o se sia una facoltà della stazione appaltante prevederlo negli atti di gara e/o nel capitolato amministrativo; 2. se il premio di accelerazione vada previsto sia per appalti di lavori che per appalti di servizi o forniture; 3. se l’art. 50 del DL 77/2021 vada applicato anche alle opere finanziate con i contributi di cui alla L. 160/2019, che sono stati ricompresi solo successivamente nel PNRR, o se per tali opere sia facoltativo considerati gli importi esigui di finanziamento; in particolare, si chiede se nel caso di procedure avviate senza la previsione del premio, qualora obbligatorio, lo stesso vada riconosciuto mediante una modifica contrattuale successiva.

 
Risposta:

Quanto al quesito 1. L’articolo 2 ter (Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati con il PNRR e il PNC) della L.P. 4 agosto 2021 n. 18 specifica espressamente che: “All'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Quando le disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.” La disposizione citata richiama quindi la piena applicabilità delle disposizioni recate dall’art. 50 del D.L. n. 77/2021 il quale al suo comma 4 stabilisce un preciso obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere il premio di accelerazione. La formulazione della norma in questione con l’uso dell’indicativo presente pone un preciso precetto normativo che non lascia spazio a valutazioni da parte delle Stazione appaltante (fermo, esclusivamente, il richiamo della norma stessa all’utilizzo - a tal fine - delle somme previste nel quadro economico alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse ivi disponibili). Quanto al quesito 2. Al quesito ha risposto il MIMS con il parere n. 1341 di data 30 maggio 2022 che reca: "Dal tenore letterale della norma in commento, il c.d. premio di accelerazione è riferito solo agli appalti di lavori finanziati dal PNRR e PNC, infatti il legislatore ha espressamente fatto riferimento “all’ultimazione dei lavori”. " Considerato il dato letterale della norma si condivide appieno il predetto parere. Quanto al quesito 3. La norma si applica (si veda il comma 1 dell’art. 50 cit.) ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Quindi, se - come da quesito - l’opera rientra fra i contratti finanziati con le risorse del PNRR la norma trova applicazione. Rimane inteso che la norma di cui si tratta (art. 50 comma 4), nell’imporre il premio di accelerazione stabilisce che lo stesso deve essere previsto nei bandi di gara o negli inviti a offrire e quindi dal momento di avvio della procedura di gara, limitando così solo alle procedure indette successivamente alla sua entrata la sussistenza di questo obbligo.

 

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