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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 262
Data ricezione: 16/12/2022
 
Argomento: Anticipazione del prezzo
 
Oggetto: anticipazione prezzo incarichi tecnici
Quesito:

Si chiede una delucidazione circa l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo per incarichi tecnici (nel caso specifico un incarico di direzione lavori). Si chiede se, in base all'art. 20 c 4 del Regolamento D.P.P. 11 maggio 2012n. 9-84/Leg, l'importo dell'anticipazione del prezzo debba essere mutuato dalla normativa statale art 35 c 18 del D Lgs 50/2016, ossia il 20%, oppure dalla normativa provinciale dei lavori, ossia il 5%.

 
Risposta:

In tema di anticipazioni vige, in provincia di Trento, una normativa completa applicabile sia ai contratti di lavori che ad altre tipologie contrattuali. Di conseguenza non risulta esservi “vuoto legislativo” (lacuna) che, ai sensi dell’articolo 105 dello Statuto, imponga di applicare norme statali (quali quella invocata nel quesito). In particolare per quanto concerne specificamente le prestazioni di natura professionale il comma 4 dell’articolo 6 della l.p. 23/1990 prevede che “Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.”. Per quanto attiene a tale previsione va ricordato che il comma 2 dell’articolo 3 del regolamento attuativo di tale ultima legge (d.p.p. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.) stabilisce che “Il pagamento in acconto delle spese inerenti le prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge, è disposto in sede di conferimento dell'incarico nei limiti delle tariffe professionali e degli usi, ovvero, in mancanza, nei limiti dell'ammontare delle spese analiticamente dimostrabili per l'espletamento delle prestazioni stesse”. Da tale disposizione si desumono due modalità alternative per riconoscere anticipazioni su contratti di prestazione professionale: a) la prima è quella che fa riferimento alle “spese” previste dalle tariffe professionali, che peraltro ora, con riferimento alle prestazioni inquadrabili nell’ambito degli appalti di servizi inerenti all’ingegneria e l’architettura, con il DM 17 giugno 2016 e, in particolare, con l’articolo 5 (spese e oneri accessori) è da corrispondere in misura non superiore alla percentuale ivi indicata; b) la seconda è quella che fa riferimento alle “spese a pié di lista” la quale, tuttavia, non sembra applicabile al caso in esame (sia perché non previsto dal DM 17 giugno 2016, sia perché solitamente previsto per altre tipologie di prestazioni: spese anticipate dall’avvocato per l’iscrizione di una causa a ruolo etc.). Queste previsioni vanno raccordate con quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 20 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici. In particolare, la corresponsione dell'anticipazione dovrà essere subordinata alla costituzione di idonea garanzia pari all’importo della stessa.

 

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