in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 266
Data ricezione: 21/12/2022
 
Argomento: Rotazione
 
Oggetto: Applicazione del principio di rotazione servizi, forniture e incarichi professionali (Delibera G.P. 307/2020)
Quesito:

1. Se la procedura di affidamento prevede l'attivazione di eventuali opzioni, per definire la dimensione dell'affidamento e quindi la fascia di importo ai fini della rotazione va considerato fin da subito il valore massimo stimato comprensivo delle opzioni quantificabili oppure l'importo a base di gara al netto delle opzioni? 2. nel caso di affidamento diretto (visto il par. 3.2 delle linee guida) per il raggiungimento della soglia del cumulo (ora euro 48.500) è corretto considerare l'importo contrattuale? Nel caso di successivo esercizio di opzioni queste vanno ricomprese nel cumulo di 48.500 euro? Se sì, vanno considerate nel momento dell'affidamento iniziale o nel momento in cui sono esercitate? Si pone il problema del possibile superamento del cumulo al momento dell'attivazione dell'opzione sia che questa avvenga nello stesso anno solare sia se l'opzione è esercitata in anni solari successivi. 3. L’importo di variazione contrattuale entro il 6/5 va computato come per le opzioni?

 
Risposta:

Con riferimento ai questi posti pare opportuno preliminarmente chiarire cosa debba intendersi per valore stimato di un appalto. Conformemente all’art. 6 della l.p. 2/2016, tale valore è costituito dall’importo “totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”. Per quanto riguarda invece il profilo temporale, ai sensi del comma 3, art. 6 della suddetta legge, la quantificazione di tale importo deve risultare valida “al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o, quando non è prevista un'indizione di gara, nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento”. Relativamente ai primi due quesiti posti, dal dettato normativo è quindi possibile evincere che il valore stimato di un appalto, comprensivo di eventuali opzioni, vada definito fin dall’inizio indipendentemente dalla procedura utilizzata per l’affidamento dell’appalto. Tale somma infatti costituisce, tra l’altro, il valore al quale fare riferimento nel momento in cui occorre verificare il superamento delle soglie di rilevanza comunitaria, l’individuazione della procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e, di conseguenza, l’individuazione degli importi rilevanti ai fini della rotazione. In merito al terzo quesito posto, preme innanzitutto sottolineare come il quinto d’obbligo costituisca aspetto alquanto diverso rispetto alle opzioni. Il quinto d’obbligo infatti rappresenta la posizione di soggezione dell’operatore economico nei confronti dello ius variandi dell’amministrazione, la quale può imporre ex lege al contraente di eseguire le prestazioni alle condizioni previste dal contratto originario, purché le modifiche non eccedano il quinto dell’importo dello stesso. La necessità di una variazione delle prestazioni dedotte in contratto, sia in aumento che in diminuzione, si manifesta solamente nel corso della fase esecutiva (non è preventivabile ex ante sin dalla definizione dell’importo messo a gara come avviene per le opzioni) e sarà realizzata nei limiti e nel rispetto dell’articolo 27, comma 2, lett. b) e ss. della l.p. 2/2016. Appare quindi chiaro che l’istituto delle modifiche contrattuali (e per quanto qui di interesse specificamente quelle entro il quinto d’obbligo) nulla abbia a che vedere con l’applicazione del principio di rotazione, il quale si colloca nella fase iniziale di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento.

 

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