in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 267
Data ricezione: 21/12/2022
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: Applicazione linee guida per rinegoziazione condizione contrattuali
Quesito:

In merito alle linee guida per l’applicazione del comma 4 dell’art. 35 della L.P. 6/2022, e in particolare di quanto previsto ai paragrafi 5 e 6, si richiede se si possa considerare ammissibile un’istanza di rinegoziazioni relativa a un contratto di lavori pubblici stipulato in data 26.08.2022, con termine di presentazione dell’offerta al 17.01.2022, rispetto al quale ad oggi (21.12.2022) non è stata eseguita nessuna lavorazione né pervenuta alcuna istanza, qualora l’istanza venisse presentata oltre i 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida. Si chiede di chiarire quindi se l’istanza è comunque accoglibile se presentata entro 6 mesi dall’esecuzione delle prestazioni e se quindi, per le lavorazioni non ancora eseguite entro i 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida, la relativa istanza non sia soggetta a tale termine di prima applicazione.

 
Risposta:

Con riguardo al quesito posto, va rilevato in linea generale che: le Linee guida si applicano alle prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2022 e/o dell’anno 2023 e ciò indipendentemente dal momento in cui sia stipulato il contratto; la rinegoziazione è ammessa solamente per le prestazioni eseguite e da eseguire dopo il decorso di almeno 6 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; l’operatore economico deve presentare istanza sollecitamente, e comunque entro 6 mesi dall’esecuzione delle prestazioni. Tale disciplina trova applicazione in via ordinaria e sotto il profilo temporale alle istanze di rinegoziazione per caro materiali. In parziale deroga alla suddetta disciplina è stato previsto che: “In fase di prima applicazione e relativamente alle prestazioni eseguite a decorrere dal 1 gennaio 2022 fino alla data di presentazione dell’istanza, si prescinde dal limite di cui al periodo precedente purché l’istanza sia depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida.” Ora, appare evidente che la disciplina transitoria da ultimo citata non possa trovare applicazione al caso descritto nel quesito e ciò in quanto dal 1 gennaio 2022 al 28 novembre 2022 (termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee guida) non risultano essere state eseguite lavorazioni. Ne consegue pertanto che alla fattispecie descritta troverà eventualmente applicazione la disciplina sancita in via ordinaria.

 

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