in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 276
Data ricezione: 19/01/2023
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: Rinegoziazione contratto lavori pubblici in seguito ad aumento prezzi - art. 35, c. 4 lp 6/22
Quesito:

Un'impresa alla quale sono stati aggiudicati lavori di pavimentazione stradale ha chiesto la rinegoziazione dei prezzi ai sensi della deliberazione in oggetto. Da un controllo sembrerebbe non sussistere un presupposto temporale (i 6 mesi che devono passare dalla scadenza per la presentazione dell'offerta alle prestazioni); quindi per questa ragione l'stanza non sarebbe da accogliere. Si chiede però se, visto che quando sono stati negoziati i prezzi stava scadendo il prezziario provinciale (30.06.2022) ed entrando in vigore il nuovo (con incrementi notevoli), l'Amministrazione comunale abbia comunque un margine di discrezionalità sull'accoglimento almeno parziale dell'istanza.

 
Risposta:

Con l’articolo 35 della l.p. 6/2022 il legislatore provinciale ha inteso dettare misure straordinarie tese a fronteggiare la peculiare situazione economica venutasi a determinare sui mercati globali a causa della pandemia (prima) e della guerra (poi) e che si ripercuotono necessariamente anche sull’economia locale. In particolare, per quanto interessa, il comma 4 disciplinando la rinegoziazione dei contratti per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi ha demandato a specifiche linee guida la definizione delle condizioni attuative della disciplina. Le citate linee guida sono state adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1160/2022 (rettificate con delib. n. 1883/2022). Le linee guida nel definire al par. 5 i presupposti di ammissibilità delle istanze di rinegoziazione precisa espressamente che “In ogni caso la rinegoziazione è ammessa solamente per le prestazioni eseguite e da eseguire dopo il decorso di almeno 6 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.” La condizione sopra descritta trova ragione nel fatto che “in sede di formulazione dell’offerta, l’operatore economico, necessariamente dotato di adeguata diligenza professionale deve sempre tenere un atteggiamento consapevole e serio valutando anche i possibili andamenti del mercato e le conseguenti ripercussioni sull’offerta.” Pertanto, in ragione della responsabilità con cui un operatore deve apprestarsi a formulare l’offerta per l’aggiudicazione di una procedura di gara, la condizione sopra descritta dovrà essere rispettata al fine di giudicare ammissibile l’istanza pervenuta. Da ultimo vale comunque la pena precisare che l’adozione di un nuovo prezzario non può in ogni caso consentire la revisione delle condizioni contrattuali poste a base della procedura di affidamento.

 

< Indietro
torna all'inizio del contenuto