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DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 280
Data ricezione: 31/01/2023
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: ammissibilità istanza compensazione per contratti pluriennali
Quesito:

Poniamo un quesito relativo alla valutazione dell'ammissibilità dell'istanza di compensazione prezzi per l'anno 2022, ai sensi delle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1660 del 16 settembre 2022. Nel caso di un contratto pluriennale, per il quale la maggior parte delle lavorazioni è stata eseguita nell'anno 2021 (i cui sovrapprezzi sono stati calcolati e liquidati sulla base di apposita istanza), ed una parte nel 2022, si chiede se la valutazione della quota eccedente la franchigia del 5% (condizione di ammissibilità dell'istanza di rinegoziazione del 2022), coerentemente al punto 7 lettera b) e 8 delle Linee Guida, debba essere calcolata con riferimento all'importo complessivo del contratto (comprendente le lavorazioni svolte nel 2021 e 2022), mentre per l'entità della liquidazione vadano considerate esclusivamente le opere eseguite nel 2022.

 
Risposta:

Le linee guida di cui alla delibera GP n. 1660/2022 e s.m. sono chiare sul punto prevedendo espressamente – al paragrafo 8 – come condizione per la valutabilità dell’istanza il fatto che l’operatore economico dimostri “un aumento del valore complessivo del contratto superiore al 5 per cento, da computare sull’intera durata contrattuale al lordo di eventuali maggiorazioni dei prezzi contrattuali a qualsiasi titolo dovuti”. Ai fini della determinazione dell’aumento dei prezzi di contratto si deve procedere ad un raffronto fra i prezzi contrattuali e i prezzi derivanti dall’attuale situazione del mercato considerando tutte le prestazioni dedotte in contratto e le relative quantità. In caso di contratto di durata pluriennale ciò significa che devono essere considerate tutte le prestazioni e tutte le quantità comprese nel periodo di durata del contratto. Rimane inteso che le linee guida precisano espressamente che la determinazione dell’importo contrattuale deve essere effettuata al lordo di eventuali maggiorazioni di prezzo a qualsiasi titolo dovute (maggiorazioni che sembrano essere state riconosciute nel corso del 2021 secondo quanto emerge dal quesito). In esito a tale determinazione si deve procedere alla verifica del superamento della soglia del 5% di aumento complessivo dell’importo contrattuale che rappresenta la quota di alea che deve rimanere in capo all’operatore economico. Se l’esito è positivo (ossia se è superata la soglia del 5%) si deve procedere prezzo per prezzo a determinare il sovraprezzo secondo quanto previsto dalle linee guida. Una volta conclusa questa operazione i sovrapprezzi determinati si applicano esclusivamente alle prestazioni eseguite o da eseguire nel periodo di riferimento previsto dalla norma - ossia 2022 e 2023 - e non alle prestazioni eseguite in periodo al di fuori del range temporale previsto dalla norma.

 

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