in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 310
Data ricezione: 06/01/2023
 
Argomento: Adeguamento prezzi
 
Oggetto: Rinegoziazione ex art. 35, comma 4, LP 6/2022 alle prestazioni subappaltate
Quesito:

In tema di rinegoziazione ai sensi del comma 4 dell’articolo 35 della L.P. 16 giugno 2022, n. 6, “le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi”; le modalità di concreta attuazione della disposizione in questione e della valutazione di “opportunità” della rinegoziazione sono indicate nelle apposite Linee guida attuative. Per quanto attiene al soggetto legittimato a richiedere la rinegoziazione, non parrebbe esservi dubbio che questo debba coincidere con l’appaltatore, essendo il soggetto titolare degli obblighi e dei diritti discendenti dal contratto di appalto. Tuttavia, anche in virtù del meccanismo del pagamento diretto al subappaltatore, qualche dubbio si pone in relazione alla possibilità che anche tale ultimo soggetto possa essere preso in considerazione, seppure in via derivata (essendo il subappalto un contratto dipendente dall’appalto principale), quale destinatario del riconoscimento economico derivante dall’applicazione della disposizione in questione. Al riguardo, si potrebbe rilevare che anche il contratto di subappalto potrebbe, a sua volta, essere oggetto di riconoscimento di aumenti eccezionali dei materiali e della manodopera ex articolo 1664 del codice civile oppure di riconduzione ad equità ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. Pertanto: a) in primo luogo si pone un problema di ammissibilità stessa dell’istanza di rinegoziazione in assenza di una effettiva maggior onerosità della prestazione (ad esempio perché il subappaltatore si è procurato la necessaria provvista di materiali antecedentemente alla stipula del contratto e, quindi, prima del verificarsi di aumenti eccezionali): se si riconoscesse, in questa fattispecie, una rinegoziazione applicando dei sovrapprezzi anche alle lavorazioni subappaltate si verificherebbe un ingiustificato arricchimento a favore dell’o.e. e a danno della finanza pubblica, con relative conseguenze trattandosi di danno patrimoniale; peraltro, sul punto, le stesse Linee guida, al paragrafo 9, rendono doveroso il rifiuto da parte dell’amministrazione in assenza di un diritto azionabile da parte dell’appaltatore; b) in secondo luogo, in presenza di una dimostrata maggior onerosità effettiva (ad esempio perché il subappalto è stato stipulato “in aumento” ovvero è stato a sua volta oggetto di rideterminazione in aumento ai sensi delle citate disposizioni civilistiche – ovviamente da accertarsi mediante produzione della relativa documentazione di cui l’amministrazione prenderà formalmente atto – l’ulteriore dubbio riguarda le modalità di erogazione dei sovrapprezzi. Su quest’ultimo aspetto, in particolare, si chiede se, nell’individuazione del soggetto cui corrispondere i sovrapprezzi, sia corretto tener conto dell’effettiva incidenza degli eccessivi aumenti sostenuti (ad esempio riconoscendone la spettanza al solo appaltatore nei casi di subappalto già riequilibrato – ovvero “in aumento” – oppure al subappaltatore, mediante corrispondente incremento in sede di pagamento diretto, in presenza di un’integrazione del contratto di subappalto) oppure se si debbano sempre e comunque pagare i sovrapprezzi al solo appaltatore (previa idonea documentazione a supporto – nel caso di subappalto modificato – dell’effettiva corresponsione dell’importo per la parte in aumento rispetto al contratto di subappalto inizialmente autorizzato).

 
Risposta:

Si premette che, ai fini dell’inoltro dell’istanza di rinegoziazione, l’appaltatore dovrà far riferimento alle metodologie di calcolo fissate dalle Linee guida che, pertanto, vanno puntualmente osservate al fine della dimostrazione sia del superamento della soglia del 5 % sull’intero contratto, sia del calcolo del sovrapprezzo secondo una delle due modalità previste dal paragrafo 7 delle Linee guida. In particolare, ove l’appaltatore si avvalga della metodologia di cui alla lettera “b” di tale paragrafo, l’analisi del mercato di riferimento dovrà essere condotta sulla base di documentazione autonomamente acquisita e prodotta e non potrà fare esclusivo riferimento ai prezzi praticati in subappalto. Tali calcoli dovranno essere riportati nella tabella da riportare in allegato all’istanza di rinegoziazione senza che, pertanto, abbiano alcuna incidenza le questioni portate nel quesito. Fermo restando quanto appena precisato: - con riferimento alla questione della riconoscibilità, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, della rinegoziazione in assenza di un’effettiva maggior onerosità della prestazione (ad esempio perché il subappaltatore ha fornito la prestazione con prezzi non dissimili o inferiori a quelli offerti dall’appaltatore in gara oppure perché, pur avendo subito un aumento dei materiali e della manodopera, non si è avvalso della facoltà di richiedere un adeguamento del prezzo del subappalto utilizzando gli strumenti negoziali disponibili o non si è rivolto al giudice per ottenere una pronuncia che riconosca detto adeguamento) si conferma che, ricorrendo tale situazione, all’appaltatore non spetta alcun riconoscimento sulle relative voci subappaltate (e, pertanto, dovranno essere portati a zero i corrispondenti sovrapprezzi risultanti dalla tabella fornita dall’appaltatore con l’istanza di rinegoziazione), dato che lo scopo della norma è quella di consentire un parziale ristoro (senza annullamento del rischio d’impresa) e non un’occasione per conseguire ingiustificati vantaggi da parte dell’appaltatore; - con riferimento all’imputazione dei sovrapprezzi, si ritiene che questi spettino, in via di principio generale, all’appaltatore in quanto unico soggetto titolato a richiederli; si precisa, tuttavia, al riguardo: a) che nella fattispecie concreta in cui risulti che sia l’appaltatore il soggetto che abbia, in concreto, subito le conseguenze degli incrementi eccezionali dei costi, in tal caso dovrà risultare dai rapporti già intercorsi con il subappaltatore (situazione che ricorre, tipicamente, quando in sede di richiesta ed autorizzazione al subappalto sia stato già contrattato, con effetti inter partes, un corrispettivo a favore del subappaltatore che risulti “in aumento” rispetto ai prezzi indicati in offerta dall’appaltatore) e si liquiderà all’appaltatore quanto spettante a titolo di rinegoziazione previa dimostrazione da parte di quest’ultimo (tramite fattura quietanzata e copia di bonifico bancario) dell’effettivo maggior onere corrisposto dall’appaltatore al subappaltatore; parimenti, tale situazione ricorre anche nel caso in cui, per effetto di sopravvenuti accordi o per decisione del giudice, risulti che l’appaltatore abbia dovuto comunque pagare (con relativa comprova di tale circostanza: fattura quietanzata e copia del bonifico bancario) o impegnarsi a pagare (con comprova da fornirsi, successivamente, in sede di pagamento del relativo SAL) un maggior compenso al subappaltatore tale da comportare un effettivo maggior onere a suo esclusivo carico; b) che nella opposta fattispecie in cui, invece, sia il subappaltatore il soggetto concretamente inciso dagli aumenti eccezionali, in tal caso la richiesta di rinegoziazione dovrà essere controfirmata o altrimenti accettata anche dal subappaltatore con contestuale reciproco impegno a riconoscere che l’importo della rinegoziazione afferente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore siano liquidate al subappaltatore nelle forme del pagamento diretto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Naturalmente, nel caso in cui l’incidenza dei maggiori costi risulti essere ripartita tra appaltatore e subappaltatore, resta ferma la possibilità di addivenire, tra appaltatore e subappaltatore, a specifici accordi da formalizzare e trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice al fine di procedere alla liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di rinegoziazione sulle lavorazioni in questione; in tal caso si applicano, mutatis mutandis in relazione allo specifico contesto, le indicazioni sopra esposte.

 

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