in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 330
Data ricezione: 25/09/2023
 
Argomento: Subappalto
 
Oggetto: SUBAPPALTO NEI LAVORI IN ECONOMIA
Quesito:

All'art. 52, comma 9, della l.p. n. 26/93, alla Stazione appaltante veniva concessa la facoltà di avvalersi dell'istituto del subappalto (ex art. 42 della l.p. 26/93, poi art. 26 della l.p. 2/2016 in quanto trattasi di un rinvio dinamico) dei lavori in economia. Oggi le norme provinciali di cui sopra sono state abrogate, quindi tale facoltà della Stazione appaltante non sussiste, a meno di considerare il rinvio quale rinvio alla norma ora contenuta nel capitolato generale. Tuttavia nei lavori in economia sussistono interventi di importi contenuti che spesso devono essere eseguiti con celerità (anche se non si tratta di somma urgenza, che gode di un diverso regime), la durata di esecuzione dei quali è incompatibile con la tempistica del regime autorizzatorio previsto dalla normativa. Il RUP, negli elaborati progettuali e nella delibera a contrarre, è legittimato, come sembra ragionevole, a motivare il divieto di subappalto, anche in ragione delle caratteristiche dei lavori?

 
Risposta:

Il rinvio contenuto nell’art. 52 della L.P. n. 26/1993, come detto nel quesito, deve intendersi dinamico e quindi oggi deve essere letto come riferito alla disciplina del subappalto derivante dal nuovo corpus normativo applicabile all’istituto (D.Lgs. n. 36/2023 – in particolare art. 119 dello stesso - e capitolato generale). L’Art. 119 del citato Codice al suo comma 2 terzo periodo stabilisce: “Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.” La norma richiamata prevede che il divieto o la limitazione al subappalto possano essere imposte sulla base di adeguata motivazione in ragione di specifici fattori che la norma richiama espressamente e che valgono anche per la disciplina del subappalto nei lavori in economia, ferma la verifica del caso concreto in sede di assunzione del provvedimento a contrarre.

 

< Indietro
torna all'inizio del contenuto