Consultazione pareri
Codice identificativo: | 332 |
Data ricezione: | 25/09/2023 |
Argomento: | DGUE |
Oggetto: | DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO |
Quesito: | L'art. 22 della l.p. 2/2016 è stato abrogato dalla l.p. 9/2023. Lo stesso recitava: "1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati nel bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. 2. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dall'art. 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono mettere a disposizione degli operatori economici modelli di dichiarazione semplificata. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di utilizzare il DGUE". Pare non ci sia un'analoga disposizione nel nuovo codice dei contratti pubblici. Ci si chiede, perciò, se anche per gli affidamenti diretti sia necessario ricorrere al DGUE o, invece, sia possibile avvalersi di strumenti semplificati. Nella seconda ipotesi, è possibile la redazione di un modello semplificato per tutte le strutture provinciali? |
Risposta: | In esito all’abrogazione dell’art. 22 della L.P. 2/2016, trova ora applicazione alla fattispecie in esame la normativa nazionale, ossia il disposto dell’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 secondo il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento con il documento di gara unico europeo. Nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, resta salva la possibilità di attestare i medesimi requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 52 co. 1 del Codice. |
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