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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 336
Data ricezione: 10/11/2023
 
Argomento: Rotazione
 
Oggetto: Rotazione - soglie dopo d.lgs. 36/2023
Quesito:

Abbiamo bisogno di un chiarimento rispetto alle linee guida sul principio di rotazione, approvate con Delibera GP nr. 307/2020. In particolare, al punto 3.2 viene indicata quale soglia annuale al di sotto della quale non si applica il principio di rotazione per gli affidamenti diretti l’importo di € 47.000, soglia prevista dalla “vecchia” formulazione dell’art. 21 c. 4 della L.P. 23/90. La nuova formula prevede quale soglia quella prevista dalla normativa statale (€ 140.000 per servizi e forniture). Inoltre, al punto 2.3 delle succitate linee guida è specificata la modalità di applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti a seguito di procedure ad invito. In questo caso e si deve tenere conto sia della categoria merceologica che dell’importo a partire dal quale la rotazione va applicata. Anche in questo caso è indicato quale importo minimo per l’applicazione della rotazione quello di 47.000 € annui, importo stabilito nella vecchia formulazione dell’art 21 c. 4della LP 23/90. Visto che le linee guida sono in vigore, così come la normativa citata, chiedo sopra quale importo annuo debba essere applicata la rotazione degli affidamenti diretti di servizi e forniture.

 
Risposta:

Il principio di rotazione continua ad essere disciplinato dall’articolo 19 ter della l.p. 2/2016 e dalle linee guida che ne costituiscono attuazione. In attesa delle opportune modifiche di adeguamento alla mutata normativa, le Linee guida in materia di rotazione trovano ancora applicazione in quanto compatibili. Per quanto concerne invece gli affidamenti di servizi e forniture, va precisato che la l.p. 23/90 non contiene più norme generalmente applicabili agli appalti e alle concessioni ma si limita a contenere norme di natura organizzativa applicabili ai contratti pubblici. Ciò posto, si ritiene in ogni caso che, per quanto concerne specificamente la soglia entro cui è possibile affidare nel medesimo anno più contratti allo stesso operatore economico, la stessa sia da rinvenire nella soglia attualmente prevista per l’affidamento diretto, ovverosia 140.000 euro (art. 50 d.lgs. 36/2023). Pertanto, in corso d’anno civile, l’amministrazione aggiudicatrice potrà affidare ad un medesimo operatore economico più contratti se la sommatoria dei singoli affidamenti in corso d’anno per la medesima tipologia di prestazione o categoria merceologica non superi la soglia di 140.000 euro. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea potranno trovare applicazione le indicazioni contenute al par. 3.3 relativo alle modalità di applicazione del principio di rotazione alle procedure di affidamento ad invito di servizi e forniture. Per completezza, si specifica che, per quanto concerne i lavori pubblici, continuano ad applicarsi, in via transitoria, le regole di attuazione del principio di rotazione di cui all’art. 54 del Regolamento di attuazione della lp 26/93 in virtù della disposizione transitoria contenuta nell’art. 37, co. 40 della l.p. 9/2023.

 

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