in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 339
Data ricezione: 18/10/2023
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: LP 23/90
Quesito:

Si chiede con la presente di esprimere parere relativamente alla necessità di richiamare la LP. n. 23/1990 nelle premesse delle determinazioni di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, ai fini della legittimazione della procedura di acquisto. La nota di APAC prot. S506/2023 cita: "[...] non disciplinerà più i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture bensì si limiterà a contenere talune disposizioni di carattere prettamente organizzativo [...]" Ricorrendo all'esempio di forniture di beni di importo inferiore ai cinquemila euro, la citazione in determina dell'articolo 36 ter 1 legittima l'ente a non ricorrere al mercato elettronico o, a tal fine, bisogna invece citare la norma nazionale? Ricorrendo altresì all'esempio di acquisto di immobili, normato dalla medesima legge, la citazione in determinazione della L.P. 23/90 e relativi articoli legittima l'acquisto dell'immobile?

 
Risposta:

Con l.p. 8 agosto 2023, n. 9 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025” il legislatore ha provveduto ad introdurre una modificazione della l.p. 23/1990 circoscrivendone l’ambito applicativo. In particolare, con le modifiche apportate all’articolo 1 si precisa che “Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture si applica la normativa di settore.” Dal dettato della disposizione emerge che per i contratti di appalto e concessione trova applicazione la normativa di settore, mentre non trova applicazione la predetta l.p. 23/1990 se non per le norme organizzative ivi contenute. Ciò premesso, dal tenore delle disposizioni previste dal citato articolo 36 ter 1 si ritiene di poter affermare che le stesse vadano ricondotte a disposizioni di natura organizzativa non costituendo disposizioni che disciplinano aspetti inerenti modalità di affidamento, ma contemplando piuttosto aspetti che rappresentano specifiche scelte di politica di acquisto delle stazioni appaltanti del territorio provinciale. Tenuto conto dei suoi contenuti si ritiene che si debba continuare a fare riferimento all’articolo 36 ter 1 della l.p. 23/90. Per quanto concerne invece i contratti di acquisizione di immobili, si ricorda che ai sensi dell’articolo 10 della Dir. 2014/24/UE (richiamato dall’art. 2, lett. m) Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023) i contratti in esame sono classificati nell’ambito dei contratti esclusi dall’applicazione del Codice. Per tale ragione si ritiene che la l.p. 23/1990, contenendo una specifica disciplina in merito, continui a rimanere la norma di riferimento.

 

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