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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 341
Data ricezione: 20/10/2023
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: Convenzioni Consip: applicabilità o meno dell’art.36ter1, c.5 L.P. 23/90
Quesito:

Con L.P n.9/23 è stato modificato il titolo della legge provinciale 23/1990, che ora detta solo disposizioni organizzative. Negli schemi di capitolato per forniture di beni e servizi predisposti dalla stessa APAC sono stati eliminati i riferimenti alla L.P. 23/90. Il comma 5 dell’art.36ter1 della citata L.P. 23/90, non formalmente abrogato, prevede tuttora che il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l’amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni nei casi previsti dall’articolo 32, c.4 sexies, della L.P. 2/2016 (appalti di alta intensità di manodopera). Considerato che la L.P. 23/90 non detta più disposizioni per lavori, servizi e forniture, si chiede se l’art.36 ter 1, c. 5 della L.P. 23/90 troverà ancora applicazione nel territorio provinciale, oppure se sarà possibile, in particolare per gli enti strumentali della PAT, aderire alle convenzioni Consip anche per questa tipologia di appalti. Tale possibilità consentirebbe tra l’altro un risparmio sia in termini di spesa e sia di natura procedurale, aspetto questo evidenziato anche dalla pronuncia Cons. di Stato n. 2728/23 e nel parere del MIT n.1857/23.

 
Risposta:

In attuazione del disposto dell’articolo 79 dello Statuto, il Legislatore provinciale ha ritenuto di darsi una specifica ed autonoma disciplina di aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti pubblici al fine di perseguire il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. Tale disciplina è contenuta nell’articolo 36 ter 1, commi 4 e 5 della l.p. 23/90 e relative delibere attuative. In particolare, per quanto di interesse, il comma 5 dell’art. 36 ter 1 nello specificare che il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, intende attuare una specifica scelta di politica economica volta a realizzare il più corretto bilanciamento tra le istanze di razionalizzazione della spesa pubblica e quelle di tutela del lavoro. Ora, dal tenore delle disposizioni previste dal citato articolo 36 ter 1 si ritiene di poter affermare che le stesse vadano ricondotte a disposizioni di natura organizzativa non costituendo disposizioni che disciplinano aspetti inerenti modalità di affidamento, ma contemplando piuttosto aspetti che rappresentano specifiche scelte di politica di acquisto delle stazioni appaltanti del territorio provinciale. Per le ragioni sopra esposte e tenuto conto dei suoi contenuti di natura organizzativa si ritiene che l’articolo 36 ter 1 della l.p. 23/90 debba continuare a trovare applicazione.

 

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