in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 343
Data ricezione: 24/10/2023
 
Argomento: Sotto-soglia
 
Oggetto: BUONI D'ORDINE - VERIFICHE E RICHIESTA SMARTCIG
Quesito:

L'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 permette verifiche a campione per le procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro. Vanno verificati anche gli operatori a cui vengono affidati lavori/servizi/forniture minuti (50 €, 200 €, ....) tramite buoni d'ordine erogati a fronte di un atto (adottato ad inizio anno) di prenotazione dell’impegno di spesa per l’assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile? E quindi tali operatori devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il possesso dei requisiti? Con l'occasione si chiede anche una specifica in merito al fatto se queste tipologie di affidamento (tramite buoni d'ordine) sono soggette a smartCIG (e quindi se lo smartCIG va chiesto anche per importi esigui) o se sono esenti ad esempio a fronte di un Regolamento interno che stabilisce una soglia).

 
Risposta:

Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 40.000, il comma 1 dell’art. 52 del D.lgs. 36/2023 prevede l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte dell’operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In tali casi la Stazione appaltante sulle autodichiarazioni rese dagli Operatori economici aggiudicatari può effettuare un controllo campionario per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. L’art. 52 in materia di verifica dei requisiti di partecipazione e qualificazione non prevede deroghe ulteriori rispetto a quella appena illustrata, quindi la particolare esiguità dell’affidamento non rileva quale condizione per omettere l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Per quanto attiene gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari non sussiste deroga all'acquisizione del codice CIG. Il Codice CIG va sempre richiesto nel caso di appalti pubblici (e anche nei casi di appalti esclusi, così come puntualmente previsto nella Delibera ANAC 214 del 27 aprile 2022) indipendentemente dall’importo dell’affidamento e dalla modalità con cui è stato individuato l’operatore economico aggiudicatario. Per facilitare gli adempimenti della stazione appaltante, con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico, ANAC ha previsto per gli appalti di importo inferiore ad euro 40.000 la possibilità di acquisire un CIG semplificato o SMARTCIG rispetto al quale non sussistono obblighi di monitoraggio. L’ente non può con regolamento interno disporre deroghe all’applicazione della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, fatta salva la possibilità di approvare un regolamento per le spese economali nel quale sono individuati puntualmente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste che possono essere acquistati senza richiesta del codice CIG. ANAC con riferimento alle spese economali ha chiarito che non deve comunque trattarsi di spese effettuate a fronte di un contratto d’appalto e che rimane in capo alla stazione appaltante l’onere di qualificare in modo corretto le menzionate spese.

 

< Indietro
torna all'inizio del contenuto