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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 357
Data ricezione: 19/12/2023
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: spese economali e spese in economia.
Quesito:

Con riferimento alla Vs. risposta al quesito n. 343 chiedo se è ancora in vigore la delibera della Giunta Provinciale n. 580 del 1.4.2011 ad oggetto “Articolo 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.: determinazione delle spese in economia per prestazioni e acquisto di beni e servizi, di cui all’art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per le quali non ricorrano i presupposti per la tracciabilità dei pagamenti” che dispone “di considerare, per quanto esposto in premessa, non soggette alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni le spese in economia di cui al comma 1, lettere da a) a p), dell’art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, entro il limite massimo di 2.000,00 euro per l’acquisto di forniture e di 1.000,00 euro per l’acquisto di servizi”.

 
Risposta:

Si premette che la deliberazione della Giunta provinciale n. 580 del 01 aprile 2011 non trova diretta ed immediata applicazione agli enti esterni alla Provincia. Ciò posto, si evidenzia che la deliberazione in esame ha in effetti escluso dal perimetro della tracciabilità le forniture fino a 2.000 euro e i servizi fino a 1.000 nei casi tipizzati dall'art. 32 della legge provinciale 23/1990 considerando le spese in economia alla stregua di spese economali. Tuttavia va ricordato che le regole in materia di tracciabilità non conoscono soglie di esenzione. In base alle indicazioni fornite da ANAC, per quanto attiene agli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, non sussiste una deroga generale all'acquisizione del codice CIG in relazione a determinate e specifiche soglie di importo: il codice CIG va sempre richiesto (salvi i casi delineati puntualmente da ANAC) indipendentemente dall’importo dell’affidamento e dalla modalità con cui è stato individuato l’operatore economico. Per tali ragioni, pur potendo continuare ad operare con lo strumento dei programmi periodici di spesa, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul rispetto delle norme di tracciabilità e delle modalità di affidamento previste dalla normativa vigente anche per le spese in economia, costituendo queste ultime fattispecie generalmente ascrivibili a contratti di appalto. Ne consegue pertanto che i contenuti della deliberazione n. 580 del 1 aprile 2011, con la quale si esentavano automaticamente dall’applicazione degli obblighi di tracciabilità tutti gli affidamenti di cui all’articolo 32 entro un determinato importo, sono da leggersi in modo conforme alle regole in materia di tracciabilità. Come già evidenziato nella risposta al quesito 343, resta comunque sempre salva la possibilità di individuare puntualmente nel proprio regolamento interno di contabilità fattispecie di spese di non rilevante entità (spese minute) e relativi limiti di importo, non effettuate a fronte di contratti di appalto e gestibili per il tramite del fondo economale e in quanto tali esenti dalla tracciabilità (FAQ ANAC in materia di tracciabilità, C.8). Per utilità si ricorda che tali tipologie di spese (cd. spese economali), che come ricavabile più sopra non sono in toto e automaticamente sovrapponibili alle spese in economia di cui al citato articolo 32, costituiscono acquisti di modico valore caratterizzati dalla non programmabilità e dall’imprevedibilità della spesa per i quali è necessario garantire procedure di pagamento tempestive al fine di soddisfare un quotidiano e corretto funzionamento degli uffici.

 

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