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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 359
Data ricezione: 21/12/2023
 
Argomento: Pubblicità e Trasparenza
 
Oggetto: pubblicazioni quotidiani
Quesito:

Il comune è proprietario di un immobile concesso in uso a un privato. A breve l’amministrazione dovrà bandire una gara per la scelta del nuovo concessionario. Trattandosi di contratto attivo che non costituisce concessione di servizi, trova applicazione la L.P. 23/1990 la cui nuova formulazione non indica più le modalità di pubblicazione dell’avviso di gara (art 18, ora abrogato). Il regolamento attuativo tratta solo della pubblicità degli avvisi di alienazione (art. 17), prevedendo la pubblicazione su due quotidiani locali se il valore stimato supera i 50 milioni di lire. La normativa statale di cui all’art. 66 del R.D. 827/1924, con importi rivalutati con DPR 367/94, richiede solo la pubblicazione nel BUR o nella GURI e non sui quotidiani. Si chiede quindi se, in caso di gare aventi ad oggetto contratti attivi, le forme di pubblicità sono ora definite dall’art. 66 del RD 827/1924 per la parte non disciplinata dalle norme provinciali (che trattano solo degli avvisi di alienazione) o se sono rimesse in toto alla discrezionalità dell’amministrazione; in ogni caso, si chiede conferma che la pubblicazione sui quotidiani non è più obbligatoria.

 
Risposta:

Dai dettagli forniti si assume per presupposto che l’amministrazione debba porre in essere la concessione di un bene immobile. Come noto, il Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 36 del 2023, esclude la sua applicabilità alla disciplina dei contratti attivi. Infatti, l'articolo 13 del codice specifica che “Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”. I contratti attivi sono definiti dall'Allegato I.1 art. 2 lett. h) d.lgs. 36/2023 come “contratti che non producono spesa e che comportano un’entrata per la pubblica Amministrazione” e trovano la loro disciplina nelle leggi speciali e nelle norme di contabilità pubblica (r.d. n. 2440 del 1923). Per quanto attiene alla disciplina applicabile a detti contratti, è stato più volte ribadito - sia a livello nazionale sia europeo - che agli stessi non si applica in toto la disciplina dei contratti passivi ma “si richiede il doveroso rispetto di regole minimali di evidenza pubblica, di stretta derivazione comunitaria, a tutela della concorrenza e del mercato” (ANAC, delibera n. 155 del 30 marzo 2022). Ciò del resto risponde anche al rispetto dei principi generali che sempre debbono connotare l’azione amministrativa e che sono espressi nella l.241/90 e, a livello provinciale, dalla l.p. 23/92. Al rispetto di tali principi si è allineata anche la disciplina provinciale contenuta nella l.p. 23/1990. Per quanto di interesse e come correttamente esposto nel quesito, all’interno di tale disciplina erano presenti anche specifiche regole di pubblicità degli avvisi (articoli 18 e 19 della l.p. 23/90). Tali regole risultano tuttavia ad oggi abrogate generando a livello provinciale un parziale vuoto di disciplina. Ciò posto, ne consegue che anche a livello provinciale la base normativa di riferimento possa essere identificata nel R.D. 827/1924. L’art. 66, con importi rivalutati con DPR 367/94, infatti, disciplina e distingue – sulla base degli importi definiti ai commi 2 e 3 del medesimo articolo – gli adempimenti necessari in materia di pubblicità per garantire la regolarità dei contratti. Va peraltro tenuto conto che, essendo il R.D. 827/1924 una fonte normativa vetusta, lo stesso, pur costituendo una corretta base di riferimento, andrà opportunamente attualizzato in relazione agli strumenti di pubblicità oggi presenti. Si ricorda poi che l’ente può prevedere sempre ulteriori forme di pubblicità se ciò è ritenuto necessario e adeguato rispetto al valore della concessione oggetto di avviso. In un’ottica generale, si rileva in ogni caso che a livello nazionale diverse amministrazioni hanno provveduto a dettare proprie regole di pubblicità all’interno dei Regolamenti contrattuali dell’ente (tra cui a titolo esemplificativo: pubblicazione per almeno 15 giorni sul sito internet dell’Amministrazione provinciale nonché sull’Albo pretorio on line della Provincia e del Comune ove ubicato l’immobile; pubblicazione sulla GURI). Alla luce del complessivo quadro sopra esaminato, si ritiene pertanto che l’ente locale, partendo dalla base fornita dal R.D. 827/1924 citato con le opportune attualizzazioni, possa introdurre all’interno del proprio regolamento contrattuale specifiche regole in materia di pubblicità dei contratti attivi purchè adeguate in relazione al valore del contratto.

 

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