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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 370
Data ricezione: 15/02/2024
 
Argomento: Procedure di aggiudicazione
 
Oggetto: Artt. 25 e 32 L.P. 23/1990 e determinazione di affidamento
Quesito:

In relazione agli acquisti ex artt. 25 e 32 della L.P. 23/90 le istituzioni scolastiche procedono, di norma, come segue: a) assunzione della determinazione di programma di spesa (ad inizio anno); b) attività di acquisizione (istruttoria+stipula contratto); c) redazione atto gestionale della spesa (contenente l’indicazione di: OE affidatario, oggetto dell’affidamento, capitolo ed esercizio di imputazione, importo del contratto). Di fatto, quindi, il procedimento di acquisizione non si conclude con un provvedimento di affidamento. Si chiede: - se quanto sopra sia compatibile con il dettato dell’art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, nonché con l’art. 3 della L. 241/90 (obbligo di motivazione dei provv. amm.), che lasciano intendere la necessità di un onere motivazionale più stringente rispetto al semplice atto gestionale; - se, in caso di risposta affermativa a quanto sopra, un tale onere motivazionale possa ritenersi soddisfatto per mezzo di una motivazione per relationem agli atti e provvedimenti di procedura (ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L. 241/1990), eventualmente integrando il modello di atto gestionale sia con il rimando agli altri atti, sia con l’indicazione degli elementi ex art. 17.

 
Risposta:

Gli articoli 25 (Programmazione delle acquisizioni ricorrenti) e 32 (Spese in economia) della L.P. n. 23/1990 sono norme di carattere organizzativo così come previsto dall’art. 1 della medesima legge provinciale che recita “Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture si applica la normativa di settore.” Esse, infatti, disciplinano innanzitutto le modalità di programmazione di questa tipologia di acquisti e spese, ma integrano tali previsioni di programmazione con ulteriori prescrizioni sia contabili che amministrative. La ratio di entrambe le norme è quella di determinare un percorso approvativo per questa tipologia di spese che ne semplifichi l’iter concentrandolo in unico atto. Da ciò la conseguenza che se l’atto approvativo dei programmi di spesa previsti da entrambe le norme ha tutti i contenuti propri della “decisione a contrarre” di cui all’art. 17, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (in seguito “CCP 2023”) non è necessario duplicare l’attività amministrativa relativa. Solo nel caso in cui questo atto approvativo non contenga i contenuti predetti sarà necessario provvedere all’assunzione di una specifica decisione a contrarre riferita al singolo affidamento che, in caso di affidamento diretto potrà essere assunta nella sua forma semplificata descritta nell’art. 17 comma 2 del CCP 2023. A tal proposito giova ricordare che il provvedimento a contrarre di cui al citato art. 17 comma 2 CCP 2023 costituisce una modalità semplificata dell'atto di cui al suo comma 1, previsto quale strumento di semplificazione per importi di modesto contenuto e quale declinazione concreta del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice. Da ciò la conseguenza che laddove sia stato assunto un provvedimento avente i contenuti previsti dal comma 1 dell’art. 17 CCP 2023 non può essere imposta anche l’assunzione di un secondo provvedimento sulla base del comma 2 del medesimo articolo. A conferma di ciò si richiama la previsione (contenuta in entrambe le norme) riferita agli effetti contabili del provvedimento di approvazione della spesa che corrispondono a quelli propri della “decisione a contrarre” di cui al comma 1 dell’art. 17 (prenotazione della spesa). Circa l’assolvimento degli oneri motivazionali dell’atto si deve anche in questo caso riferirsi all’atto approvativo del programma di spesa il quale deve essere motivato con riferimento alle esigenze della singola amministrazione con la conseguenza che sarà tale portato motivazionale ad assolvere gli oneri indicati anche per il singolo acquisto, senza necessità di replicare la motivazione già spesa in fase programmatoria. In conclusione, il fatto che il procedimento di acquisto non si concluda con uno specifico provvedimento assunto ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del CCP 2023 non comporta una scorrettezza del processo stesso. Questo laddove l'atto di approvazione del programma di spesa assolva tutti gli obblighi contenutistici, motivazionali e contabili previsti per la decisione a contrarre di cui al comma 1 dell’art. 17 del CCP 2023.

 

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