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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 371
Data ricezione: 15/02/2024
 
Argomento: Piattaforme telematiche
 
Oggetto: Affidamenti di importo inferiore a euro 5.000,00
Quesito:

Ai sensi degli artt. 19 co. 1 e 25 co. 2 D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, utilizzano le PAD. Fino al 30/09/2024 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000, “in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD”, le SA possono utilizzare l’interfaccia PCP di ANAC per l’acquisizione del CIG e procedere alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC. Alla luce di quanto sopra si chiede: 1. se le SA siano sempre libere di non utilizzare le PAD e, quindi, gestire l’intera procedura di acquisizione con le modalità tradizionali (acquisizione CIG su PCP; affidamento e stipulazione a mezzo PEC); 2. in caso di risposta negativa al quesito 1., se sia necessario per le SA preliminarmente esperire la procedura su PAD e, in caso di impossibilità o difficoltà nell’utilizzo della stessa, proseguire la stessa con le modalità tradizionali; 3. in caso di risposta negativa al quesito 1., se sia necessario per le SA dare conto in provvedimento delle condizioni di impossibilità o difficoltà che hanno reso necessario procedere all’affidamento al di fuori delle PAD.

 
Risposta:

Con il nuovo Codice è stato dato avvio ad un complesso sistema denominato “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” L’Ecosistema nazionale ha, come perno, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) che viene gestita da Anac e che interagisce con le banche dati statali e con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. La BDNCP scambia dati e informazioni in modalità interoperabile. L’obbligo di ricorrere esclusivamente a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dipende dal fatto che solo queste ultime fanno parte dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e sono pertanto le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG. In tale contesto, ANAC, proprio quale soggetto cui la normativa attribuisce il compito di regolamentare la BDNCP e gli adempimenti informativi cui sono tenute le stazioni appaltanti (vedasi in tal senso il disposto dell’articolo 23, nonchè dell’articolo 222, co. 8 e 9 del Codice), è intervenuta con Comunicato del Presidente 10 gennaio 2024 disponendo che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5000 euro l'acquisizione dei CIG possa avvenire (fino al 30 settembre 2024) per il tramite dell'interfaccia web PCP e pertanto le relative procedure possano essere condotte senza ricorre a piattaforme certificate. E’ stato altresì precisato che tale modalità costituisce strumento suppletivo cui è possibile ricorrere in caso di “impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”. Ora, nel tentativo di dare risposta al quesito attribuendo un corretto significato alle espressioni contenute nel Comunicato in esame, occorre considerare quanto segue. Da quanto osservato da ANAC, le disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti determinano "una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica" che necessita di una iniziale fase di adeguamento per portare i risultati sperati di "semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, con evidente e apprezzabile risparmio di costi e tempi". Sembra quindi di potersi ricavare che, in questa fase di prima applicazione connotata da un profondo cambiamento, l’obbligo indiscriminato di ricorrere alle PAD potrebbe arrecare, nell’immediato, un paradossale pregiudizio ai principi di buon andamento e di efficacia dell’azione amministrativa, nonché un potenziale danno a quelle esigenze di celerità, efficacia e semplificazione degli affidamenti che il legislatore stesso intende perseguire. Ciò posto, si ritiene pertanto che con l’espressione “in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD”, ANAC abbia inteso far riferimento non solo a condizioni di impossibilità oggettiva di utilizzo delle PAD, ma anche, più genericamente, alla presenza di “motivi o circostanze che si frappongono al regolare svolgimento o al conseguimento” dei risultati propri dell’azione amministrativa; circostanze di difficoltà, che nella attuale fase, si ritiene possano coincidere anche con problematiche di natura tecnico-operativa dovute tanto alla necessaria fase di implementazione tecnica delle piattaforme digitali, quanto alla necessità di sviluppare e condividere percorsi formativi e di apprendimento destinati agli utilizzatori delle PAD. Va evidenziato al riguardo che, allo stato attuale, tali condizioni sembrano ricorrere oltremodo nel contesto della Provincia di Trento, che a differenza di altri contesti regionali, sta vivendo nell’ambito della completa digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, anche il passaggio ad una nuova piattaforma di approvvigionamento (Contracta) con caratteristiche del tutto differenti rispetto al previgente sistema Mercurio. Proprio per queste ragioni la Provincia sta progressivamente elaborando strumenti di supporto operativo da mettere a disposizione degli utenti e ponendo in essere le attività necessarie per dar corso ad ulteriori semplificazioni della piattaforma in modo poter condurre agevolmente per il tramite della stessa anche i micro-affidamenti oggetto del quesito. Resta evidentemente in ogni caso sempre ferma la facoltà per le stazioni appaltanti che volessero condurre in piattaforma anche le procedure infra 5000 euro di procedere in tal senso. Per le motivazioni di cui sopra, si ritiene pertanto di poter dare risposta positiva al primo quesito posto.

 

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