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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 372
Data ricezione: 15/02/2024
 
Argomento: Qualificazione S.A.
 
Oggetto: Qualificazione delle stazioni appaltanti ed affidamenti di importo superiore a euro 140.000,00
Quesito:

Ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per l’affidamento diretto, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4 del Codice. A mente del successivo comma 6, lett. c) e d), relativamente agli affidamenti di importo inferiore alla soglia europea le SA possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione o di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. Si chiede: 1. quali siano gli specifici strumenti ricompresi nella definizione di strumenti telematici di negoziazione o di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate; 2. in particolare, se in tali strumenti vi rientri anche la procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett e) condotta mediante PAD.

 
Risposta:

L'articolo 2, comma 1, dell'Allegato II.4 e l'articolo 62, comma 1 e 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici stabiliscono le regole di qualificazione delle stazioni appaltanti. Queste disposizioni impongono alle stazioni appaltanti di ottenere la qualificazione ex articolo 63 per poter procedere agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e all'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie previste per l’affidamento diretto (140.000 euro). In particolare, il comma 1 dell'articolo 62 conferma questa regola generale prevedendo che “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.” Il successivo comma 6, lettera c) dell'articolo 62 sembra introdurre un’eccezione a questa regola. Infatti, pur facendo salvo quanto disciplinato al comma 1 sopra citato, consente espressamente alle stazioni appaltanti non qualificate a norma dell’articolo 63 del Codice di procedere ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea (221.000 euro) e ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione di euro nell’ipotesi in cui procedano attraverso l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In sintesi, questa disposizione pare estendendere la possibilità di effettuare determinati affidamenti senza la necessità di qualificazione, consentendo alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti telematici per la negoziazione anche in casi in cui altrimenti sarebbe richiesta la qualificazione ai sensi dell’articolo 63. Per chiarire l’ambito di tale facoltà vanno richiamate le definizioni di “strumenti di acquisto” e di “strumenti di negoziazione” contenute nell’Allegato I.1, all’articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd): i primi sono definiti come quegli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo e vi rientrano: “1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo” Gli strumenti di negoziazione, invece, sono strumenti di acquisizione che al contrario richiedono apertura del confronto competitivo e sono: “1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice”. Tutto quanto sopra premesso, e per rispondere al quesito posto, sembra di poter affermare che le stazioni appaltanti possano condurre in autonomia i propri affidamenti di servizi e forniture facendo ricorso al mercato elettronico sino alla soglia europea. La conferma indiretta dell’impostazione delineata emerge anche dal comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 giugno 2023 in cui si precisa che le stazioni appaltanti non qualificate “possono in ogni caso svolgere attività contrattuale (e quindi non subiranno alcun blocco del CIG) in base alle previsioni di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) e lettera d) del Codice, ove è espressamente previsto, tra l’altro, che: "c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.

 

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