in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 377
Data ricezione: 21/02/2024
 
Argomento: Subappalto
 
Oggetto: MODALITA' DI APGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE
Quesito:

Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice appalto, si applica anche sul nostro territorio interamente la disciplina nazionale relativa a subappalto. Se quindi, fino a poco tempo fa, la modalità ordinaria era il pagamento diretto del subappaltatore da parte del comune-stazione appaltante, adesso come funziona? Si torna alla regola pre-vigente del pagamento complessivo all'appaltatore con verifica delle fatture quietanzate?

 
Risposta:

Per effetto dell’intervenuta abrogazione, effettuata con l’articolo 36 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9, dell’articolo 26 della l.p. 8 marzo 2016, n. 2, si rende applicabile in primis la normativa statale relativa alla disciplina del subappalto: si è trattato di una scelta del legislatore provinciale avente, tra l’altro, la finalità di consentire l’allineamento con il nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 e con gli orientamenti che si sono consolidati anche a livello europeo e che hanno influenzato il legislatore statale (si pensi al caso dei limiti alla subappaltabilità o a quello dei limiti che erano stati posti a suo tempo alla ulteriore ribassabilità nel contratto di subappalto rispetto all’offerta dell’appaltatore). Tuttavia, tale scelta non ha escluso la residua applicazione di alcune disposizioni provinciali declinate, in particolare, per i lavori pubblici con il capitolato generale approvato con d.p.p. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg. Infatti, sono tuttora vigenti alcune peculiarità che rendono inapplicabili alcune disposizioni contenute nell’articolo 119 d.lgs. 36/2023. Si ricorda che, per agevolare la ricostruzione delle disposizioni applicabili, talvolta oggettivamente complessa, è stato messo a disposizione, nel sito dell’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici, una raccolta sistematica che può orientare l’interprete. Nello specifico, con riferimento al subappalto, si ricorda che alla disciplina del pagamento è tutt’ora applicabile l’articolo 47 del capitolato generale che, tuttavia, non ha più un’applicazione generale in quanto le specifiche ipotesi di pagamento diretto sono ora declinate dal comma 11 del citato articolo 119 d.lgs. 36/2023 che recita quanto segue: La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore [...] l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. Pertanto, salvo che non ricorra una delle predette fattispecie, il metodo ordinario per il pagamento al subappaltatore è quello indiretto. Tuttavia, mentre per quanto attiene al pagamento diretto le modalità della sua effettuazione sono declinate in modo puntuale dal citato articolo 47 del capitolato generale, viceversa non è stata declinata espressamente nessuna modalità di verifica e controllo da parte della Stazione appaltante sull’effettivo pagamento da parte dell’appaltatore. Rimane comunque inalterato il dovere di controllo da parte della Stazione appaltante affinché il contratto sia eseguito correttamente e nel rispetto di tutta la normativa vigente: da qui l’esigenza di verificare che la relazione fra appaltatore e subappaltatore si svolga regolarmente al fine di garantire la qualità della prestazione resa e il buon esito del contratto d’appalto (oltre, ovviamente alle verifiche in merito agli adempimenti in capo al subappaltatore - di cui è responsabile solidalmente l'appaltatore - nei confronti dei lavoratori impiegati). Per supplire alla lacuna normativa l’amministrazione aggiudicatrice può dotarsi di un proprio capitolato speciale - norme amministrative - che preveda le modalità di effettuazione della verifica in merito alla correttezza e puntualità dei pagamenti dovuti al subappaltatore da parte dell’appaltatore verso il subappaltatore: questo proprio per garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi in capo al subappaltatore verso i suoi dipendenti e la corretta e puntuale esecuzione dei lavori nel rispetto delle regole dell’arte e delle prescrizioni contrattuali. La Provincia autonoma si è dotata di un proprio capitolato speciale aggiornato, che è in fase di approvazione formale, quale strumento di ausilio e che è disponibile nel sito di APAC. L’articolo 54, ai commi 9 e 10, contempla una possibile modalità di effettuazione delle verifiche che ricalcano, in gran parte, la disciplina pregressa e che può essere utilmente riportata anche nello schema di capitolato allegato al progetto approvato dall’ente locale quale amministrazione aggiudicatrice: “9. In tutti i casi in cui la Stazione appaltante non provveda al pagamento diretto del subappaltatore, l’appaltatore deve corrispondere al subappaltatore il corrispettivo previsto per l’esecuzione delle lavorazione oggetto del contratto di subappalto. Al fine di dimostrare il corretto adempimento di tale obbligo, l’appaltatore in occasione di ogni stato avanzamento deve trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo in ragione delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento del singolo Stato di avanzamento o una dichiarazione che non sono state eseguite lavorazioni in subappalto. 10. Il subappaltatore può informare l'amministrazione aggiudicatrice del mancato pagamento da parte dell'appaltatore depositando copia delle fatture inevase. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo. Decorso inutilmente il termine l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto a norma dell’art. 119 comma 11 lettera b) del CCP 2023 secondo le modalità di cui al presente articolo.” Va comunque precisato che la disciplina sopra descritta trova applicazione per contratti che esitano da procedure bandite o la cui lettera di invito è stata inviata a partire dal 15 settembre 2023.

 

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