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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 381
Data ricezione: 03/05/2024
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: Procedura per la selezione di opere d'arte
Quesito:

L'art. 20 della L.P. n. 2/1983 e il relativo regolamento di attuazione recano la disciplina relativa all'abbellimento mediante opere d'arte di edifici pubblici. Le norme citate prevedono che sia emesso un bando e nominata una commissione per la valutazione delle opere d'arte, composta dai soggetti di cui all'art. 20 comma 5, della L.P. n. 2/1983. Le risorse corrisposte agli artisti individuati e gli eventuali premi per i secondi e terzi classificati sono previsti nel quadro economico delle opere pubbliche. In relazione alla peculiarità dell'oggetto della procedura, che consiste nella selezione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica e viene svolta assicurando garanzia dell'anonimato nella fase di valutazione dell'idea progettuale e dei bozzetti fisici (richiesti per verificare la qualità artistica ed estetica del manufatto), si chiede: se la procedura è soggetta o meno alla disciplina di cui al nuovo codice dei contratti; in caso di risposta affermativa: se può essere svolta fuori da Contracta in ragione delle peculiarità della selezione e come viene acquisito il CIG; in caso di risposta negativa: se è obbligatoria comunque l'acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità e come viene acquisito.

 
Risposta:

L’art. 20 della l.p. n. 2/1983 prevede l’obbligo per gli enti pubblici che provvedono alla realizzazione di nuovi edifici pubblici e alla ristrutturazione dei medesimi di destinare una percentuale variabile dell’importo totale di progetto all’abbellimento dei medesimi edifici mediante l’acquisizione o la realizzazione di opere d’arte. Ai sensi del combinato disposto del co. 5 dell’art. 20 citato e dell’art. 6 del D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg. recante il relativo regolamento di attuazione, la scelta dell’opera d’arte da realizzare spetta ad una commissione, la cui composizione è disciplinata dal regolamento di attuazione, previa emanazione di un bando di concorso, con riconoscimento di premi a favore degli artisti giudicati meritevoli a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per la presentazione dell’opera da realizzare. In alternativa, l’artista incaricato dell’abbellimento dell’edificio viene individuato congiuntamente alla nomina del progettista dell’edificio, ai sensi del co. 5 ter dell’art. 20 della l.p. 2/83 e secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2007, n. 2825. Quest’ultima procedura è obbligatoria per gli affidamenti di competenza della Provincia nel caso di nuove realizzazioni di edifici pubblici. Ciò premesso, in relazione al primo quesito, si ritiene che per la realizzazione o l’acquisto delle opere d’arte non trovino diretta applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici in quanto prestazioni non riconducibili a contratti di appalto o di concessione; resta fermo che l’Amministrazione è comunque tenuta all’espletamento di una procedura concorsuale nel rispetto dei principi in materia di concorrenza, pubblicità, trasparenza, non discriminazione ed imparzialità, accertando altresì il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti di ordine generale richiesti ai contraenti con la pubblica amministrazione. In relazione al secondo quesito, va considerato che nella suindicata disciplina provinciale, così come in quella nazionale di settore, non si rinviene alcuna disposizione che imponga l’obbligo dell’anonimato nella fase di valutazione delle offerte, diversamente da quanto previsto per i concorsi di progettazione e i concorsi di idee dall’art. 46 del codice dei contratti pubblici. Si ritiene quindi che rientri nella discrezionalità dell’Amministrazione individuare le modalità operative più consone all’individuazione dell’artista stesso. Tuttavia, qualora si intenda applicare il principio dell’anonimato anche a tale tipologia di concorsi, analogamente a quanto previsto dal citato art. 46 del Codice sulla base della disciplina europea, in quanto anch’essi finalizzati all’acquisizione di un prodotto dell’ingegno da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio, va considerato che, allo stato, la piattaforma Contracta non consente la valutazione delle offerte in forma anonima. Al fine di superare tale criticità e nelle more dell’implementazione della funzionalità nella Piattaforma, in ragione dello scarso rilievo economico degli affidamenti in oggetto di regola contenuto al di sotto della soglia che consente l’affidamento diretto, pare ragionevole che l’Amministrazione proceda con la pubblicazione in Sicopat di un bando di concorso inteso ad acquisire manifestazioni di interesse per affidamento diretto previo confronto concorrenziale tra più operatori economici. All’esito del confronto comparativo tra tutte le offerte pervenute in forma anonima sulla base dei criteri definiti dall’avviso, l’Amministrazione potrà provvedere alla richiesta del CIG in Contracta al fine di procedere con l’affidamento diretto. Tale modalità operativa, che è stata condivisa con l’Umst soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia, pare idonea a contemperare i principi di massima partecipazione negli affidamenti e di anonimato nella fase di valutazione delle idee progettuali con l’assolvimento degli obblighi informativi verso ANAC. In alternativa, la procedura dovrà essere gestita attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale certificata che consenta, oltre che l’acquisizione del CIG, anche la valutazione delle offerte in forma anonima.

 

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