in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 386
Data ricezione: 13/03/2024
 
Argomento: Controlli
 
Oggetto: esito negativo verifica a campione per incarichi diretti
Quesito:

il nuovo codice appalti prevede l'obbligo di effettuare controlli a campione per incarichi diretti di importo inferiore ad euro 40.000. Lo stesso codice disciplina in modo preciso cosa succede in caso di esito negativo della verifica nel caso di contratto in corso di attuazione. Ma cosa succede invece se il contratto si è già esaurito? Penso, ad esempio, ad una fornitura di importo modesto. Il Comune dovrebbe annullare l'aggiudicazione e dichiarare alla nullità dell'affidamento? Non pagare, con il rischio dell'indebito arricchimento? O Pagare e poi chiedere la restituzione per contratto nullo? Si può tenere conto anche dell'interesse del comune a mantenere un contratto ormai già concluso soprattutto se di importo modesto?

 
Risposta:

In relazione alla disposizione dell'articolo 52 del nuovo Codice concernente le modalità di gestione degli affidamenti di piccola entità, il legislatore ha inteso semplificare i processi di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore ai 40.000 euro, al fine di favorire una maggiore efficienza e celerità. Il comma 2 dello stesso articolo elenca le conseguenze dell'esito negativo di tali verifiche ricomprendendovi la risoluzione del contratto, l'eventuale escussione della garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC dell'assenza dei requisiti richiesti e la sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento future indette dalla medesima stazione appaltante per un massimo di 12 mesi. La modalità di esecuzione di tali controlli implica una distinzione tra i contratti in corso di esecuzione e i contratti già conclusi. Nel primo caso, il comma 2 dell’articolo si applica integralmente; nel secondo caso, in assenza di contestazioni di terzi e trattandosi di contratto già concluso, la stazione appaltante è tenuta alla segnalazione all’ANAC dell’assenza dei requisiti e alla sospensione dell’operatore economico dagli affidamenti futuri per un periodo da 1 a 12 mesi. In caso di esito negativo delle verifiche si suggerisce ad ogni buon conto di instaurare idoneo contraddittorio ai fini dell’applicazione dell’apparato sanzionatorio descritto al comma 2 citato. In ogni caso, la stazione appaltante è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, potendosi al contrario configurare un indebito arricchimento.

 

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