Consultazione pareri
Codice identificativo: | 427 |
Data ricezione: | 28/06/2024 |
Argomento: | Servizi di architettura e Ingegneria |
Oggetto: | Parcella del professionista a seguito dell'aumento di importo di contratto conseguente alla rinegoziazione dei prezzi |
Quesito: | Si premette che a causa della sola rinegoziazione dei prezzi d'appalto per l'esecuzione di lavori quale riequilibrio del sinallagma contrattuale, l'importo di contratto ha subito un notevole aumento.Preme precisare che ai progettisti/professionisti che hanno dovuto eseguire prestazioni legate all’adeguamento prezzi in applicazione dell’istituto della rinegoziazione di tipo aggiuntive che esulino da quelle specificamente richieste nel contratto, si è provveduto o si provvederà ad affidare specifico incarico quale prestazione aggiuntiva, in virtù del principio dell’equo compenso. Appare necessario chiedere se, in caso in cui il solo aumento dei prezzi abbia prodotto un conseguente aumento anche dell’importo di contratto, ma non abbia comportato alcun carico di lavoro aggiuntivo al professionista precedentemente incaricato, risulti obbligatorio ricalcolare la parcella sulla base del nuovo importo lavori. Come già fatto presente, si tratta ad esempio di incarichi di collaudi statici, certificazioni energetiche, CSE, ... senza richieste aggiuntive alle prestazioni già pattuite in fase di originario incarico: di fatto, l'aumento dell'importo contrattuale a seguito dell'adeguamento prezzi in applicazione dell’istituto della rinegoziazione non ha richiesto alcun carico di lavoro aggiuntivo al professionista precedentemente incaricato. |
Risposta: | In primo luogo, è doveroso precisare che per “Equo compenso” ai sensi della definizione contenuta nell’articolo 1 della L. 21 aprile 2023, n. 49 “si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”. In altre parole, l’Equo compenso è una definizione giuridica che è strettamente collegata con la causa tipica negoziale di un contratto sinallagmatico (cioè connesso sia geneticamente che funzionalmente alla reciprocità delle prestazioni consistenti, nel caso specifico, in una prestazione di un servizio intellettuale attinente all'ingegneria e all’architettura - secondo la terminologia unionale ovvero in una prestazione d’opera intellettuale secondo il diritto interno - resa verso un corrispettivo). È evidente che, pertanto, non dà luogo a diritto a corrispettivo tutto ciò che fuoriesce da un rapporto contrattuale già concluso e, dunque, il fatto che successivamente alla liquidazione del compenso già liquidato, ad esempio, in relazione all’attività di progettazione già conclusa sopraggiungano delle modifiche che attengono al progetto ma non comportano la necessità di un intervento integrativo da parte di specifiche figure professionali (per esempio per quanto attiene ai calcoli strutturali già effettuati etc.), queste non danno luogo all’ottenimento di una integrazione del compenso in assenza di qualsiasi apporto da parte del professionista. Diverso, ovviamente, il discorso se al professionista vengono richieste delle prestazioni integrative successivamente alla conclusione del contratto: tuttavia, in considerazione della variabilità di situazioni e di impegno richiesto, la determinazione del compenso va calcolata - ovviamente preventivamente - in relazione all’impegno aggiuntivo richiesto nel caso specifico. Solitamente il maggior impegno viene richiesto, per quanto attiene all’attività di rinegoziazione del contratto di appalto dei lavori, al Direttore dei lavori ai fini di riscontro della regolarità della documentazione pervenuta (impegno che può essere in alcuni casi anche consistente, come nel caso di verifica delle analisi prodotte dall’appaltatore per giustificare la richiesta). Pertanto, spetta all’amministrazione aggiudicatrice, in relazione alla presenza o meno di un effettivo impegno professionale supplementare e alla sua consistenza, effettuare (in assenza di prestazioni aggiuntive) la ricognizione in ordine al mero mantenimento del sinallagma contrattuale iniziale ovvero (in presenza di prestazioni aggiuntive) in ordine alla necessità che si addivenga al riconoscimento del giusto compenso integrativo. Al riguardo, anche per un’ulteriore disamina delle varie situazioni ipotizzabili, si fa richiamo alla risposta al quesito 270 che si ritiene tutt’ora applicabile (https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/dettaglio_p.asp?id=270). |
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