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Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 482
Data ricezione: 26/02/2025
 
Argomento: Clausole sociali
 
Oggetto: art. 32 comma 1 lp 2/2016 - CCNL di riferimento
Quesito:

Il D.Lgs. 209/2024 ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, imponendo alle stazioni appaltanti di specificare, nei documenti di gara e nella decisione a contrarre, il contratto collettivo applicabile in base ai criteri stabiliti nell’allegato 1.01 al D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, l’art. 32, comma 1, della LP 2/2016 affida alla Giunta provinciale il compito di individuare i contratti collettivi applicabili per gli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze provinciali degli imprenditori. Pertanto, si chiede come si debba operare nell'individuazione dei contratti collettivi applicabili ai contratti di fornitura di beni, prestazione di servizi e appalti di lavori in attesa dell'adozione della delibera della Giunta Provinciale di cui all'art. 32, comma 1, della L.P. 2/2016.

 
Risposta:

Per dare risposta al quesito occorre premettere brevi cenni in ordine al rapporto sussistente tra la normativa provinciale e la corrispondente normativa statale in materia di contratti pubblici. Come è noto ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto e della norma di attuazione di cui al d.lgs. 162/2017 la Provincia detiene la competenza legislativa primaria in materia di contratti pubblici e può disciplinare “con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”. Nel rispetto dei limiti statutari, la Provincia può quindi esercitare la propria competenza legislativa disciplinando istituti della contrattualistica pubblica in via autonoma e discostandosi dalla corrispondente disciplina statale. Laddove invece la Provincia non ritenga di intervenire nelle materie di competenza con propria autonoma disciplina troverà applicazione, ai sensi dell’articolo 105 dello Statuto, richiamato anche dall’articolo 1, comma 2 bis della l.p. 2/2016, la disciplina statale. (Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.) Ora, passando ad analizzare più da vicino la tematica oggetto del quesito, occorre evidenziare che, sebbene nell’opera di semplificazione e sistematizzazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, il Legislatore provinciale abbia inteso limitare l’esercizio della propria competenza legislativa in materia consentendo alla normativa statale di trovare diretta applicazione, alcuni istituti trovano ancora la propria completa disciplina nella normazione provinciale. Tra questi istituti si rinviene anche quello relativo alla modalità di individuazione dei contratti collettivi da applicare nei contratti pubblici di cui all’articolo 32, comma 1 della l.p. 2/2016. Con tale disposizione il legislatore provinciale ha esercitato la propria competenza normativa primaria con la definizione di una disciplina completa ed autoconsistente, in parte differente da quanto disposto dall’articolo 11 del Codice e relativo Allegato. Da quanto esposto consegue pertanto che la disciplina in materia di individuazione dei contratti collettivi negli appalti vada ricercata nell’articolo 32, co. 1 l.p. 2/2016 e relative delibere attuative non potendosi predicare una lacuna da colmare, anche parzialmente, ai sensi del disposto dell’articolo 105 dello Statuto, con la disciplina statale recata dall’articolo 11, commi 2-5 e dall’Allegato I.01. Nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria il Legislatore ha ritenuto infatti di mantenere in vigore una disciplina in parte differente da quella statale ma che non per questo può essere ritenuta incompleta o lacunosa. Ciò posto in termini di inquadramento generale si precisa quanto di seguito. L’articolo 32, comma 1 della l.p. 2/2016 prescrive che: “1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento.”. Nell’ipotesi in cui la deliberazione n. 1796/2016 di attuazione dell’articolo 32, c. 1 abbia indicato e disciplinato il CCNL di riferimento (e relativo integrativo provinciale) sarà quest’ultimo il contratto da indicare negli atti di gara da parte della stazione appaltante. Nell’ipotesi in cui un operatore economico non dovesse applicare il contratto di riferimento così indicato, lo stesso dovrà, in fase di esecuzione, corrispondere ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto la cd. indennità di appalto. L’indennità di appalto ammonta sostanzialmente ad una quota, commisurata e calcolata prendendo a riferimento le voci indicate nella deliberazione n. 1796/2016, che copre il differenziale che si determina tra il contratto collettivo applicato dall’appaltatore e il contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento indicato negli atti di gara garantendo a tutti i lavoratori tutele eque. L’operatore economico che non applica il contratto collettivo di riferimento potrà pertanto, nella sua legittima libera iniziativa economica, continuare ad applicare un contratto collettivo diverso da quello di riferimento, purché evidentemente adeguato al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni, ma sarà nel contempo tenuto a corrispondere nella busta paga dei lavoratori il quantum corrispondente all’indennità di appalto. In modo non dissimile, la stessa regola trova applicazione anche nelle ipotesi in cui (a titolo esemplificativo nei lavori pubblici e nei servizi in cui non sia stato individuato dalla Giunta un contratto collettivo di riferimento) la Giunta provinciale non abbia ancora individuato il contratto da assumere a riferimento in applicazione dell’articolo 32, comma 1 della l.p. 2/2016. In tale ipotesi spetta direttamente alla stazione appaltante il compito di individuare il contratto collettivo da eleggere a contratto di riferimento ai sensi dell’articolo 32, comma 1 tra i “contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”. Anche in questo caso, e come prescritto dall’articolo 32, comma 1 della l.p. 2/2016, nell’ipotesi in cui l’operatore economico non applichi il contratto di riferimento prescelto, lo stesso potrà fare applicazione di un contratto collettivo diverso purché attinente al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro (vedasi in tal senso art. 39 d.p.p. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg) e sarà tenuto alla corresponsione ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto della cd. indennità di appalto come sopra descritta qualora ne ricorrano i presupposti. Il meccanismo provinciale non prevede pertanto l’acquisizione in fase di gara della eventuale dichiarazione di equivalenza ma, diversamente, impone che a fronte dell’applicazione di un contratto diverso da quello di riferimento sia la corresponsione dell’indennità di appalto a garantire un omogeneo standard di tutele dei lavoratori. Nell’individuazione del contratto collettivo da assumere a riferimento, la stazione appaltante può comunque ricavare utili indicazioni seguendo in via analogica l’iter descritto dall’articolo 2 dell’Allegato I.01 del Codice. Nel caso specifico degli appalti di lavori, in cui è frequente siano comprese lavorazioni diverse, afferenti a operatori economici dotati di specializzazioni distinte, in aderenza ai contenuti del capitolato generale d’appalto, si ritiene doverosa l'individuazione non di un unico contratto di riferimento per l'intero appalto, bensì di contratti di riferimento per ciascuna delle lavorazioni autonomamente scindibili nonché per quelle scorporabili che dovranno essere specificamente indicate nel capitolato speciale d’appalto. Ai sensi del disposto dell’articolo 119 del Codice, applicabile anche in Provincia di Trento, il meccanismo di tutela previsto dal comma 1 dell’art. 32 e sopra descritto nelle sue diverse fattispecie, trova applicazione anche ai lavoratori in subappalto.

 

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