Consultazione pareri
Codice identificativo: | 484 |
Data ricezione: | 18/03/2025 |
Argomento: | Procedure di aggiudicazione |
Oggetto: | Pubblicazione avvio consultazione per procedure negoziate ai sensi dell’art. 50 co. 2-bis del D.lgs. n. 36/2023 |
Quesito: | A seguito della prescrizione introdotta con il D.Lgs. n. 209/2024 (cd. Correttivo) all’art. 50 co. 2-bis del D.Lgs. n. 36/2023, si chiede di chiarire se la stazione appaltante sia tenuta a pubblicare un avviso relativo all’avvio della procedura negoziata (similmente a quanto previsto per il periodo emergenziale dall’art. 3 co. 2 bis della L.p. 2/2020), oppure se debba intendersi riferito all’avvio di una manifestazione di interesse/indagine di mercato preliminare alla procedura negoziata vera e propria, e quindi assimilabile all’avviso previsto dall’art. 2 co. 2 dell’Allegato II.1 al Codice. Inoltre, considerato il disposto dell’art. 4 bis della L.p. 2/2016, si chiede altresì di chiarire le modalità di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 50 co. 2-bis del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare in quale sezione di SICOPAT debba essere inserito e, nel caso in cui si ritenga assimilabile all’avviso previsto dall’art. 2 co. 2 dell’Allegato II.2, come pubblicarlo sulla BDNCP. |
Risposta: | Ai sensi dell’art. 50 comma 2-bis Codice Contratti pubblici, “le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).” Il citato comma 1, lettere c), d) ed e), per quanto qui d’interesse, dispone: “1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: ... c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14”. Il dato letterale distingue tra la fase preliminare di individuazione degli operatori economici da invitare (mediante indagine di mercato o tramite selezione operata attraverso l’elenco degli operatori economici) e la fase di confronto competitivo, codificata proprio come consultazione. L’obbligo di pubblicare un avviso di avvio della consultazione ai sensi del comma 2bis sul proprio sito istituzionale, quindi, sussiste a prescindere dalle modalità di selezione degli operatori economici. A supporto di detta interpretazione, ossia che la pubblicità dell'avvio della consultazione di cui al correttivo non corrisponda a quella dell'indagine di mercato, si veda l'art. 2 co. 2 dell'allegato II.1 al Codice che disciplina analiticamente le forme di pubblicità dell'avviso. Riguardo alla modalità di pubblicazione dell’avviso, il comma 2bis sopra citato prevede la pubblicazione dello stesso sul proprio sito. Tale obbligo si ritiene adempiuto, in caso di avviso connesso a una procedura negoziata senza bando, con la pubblicazione dell’avviso nella sezione pubblica di Contracta e nella sezione dedicata di SICOPAT all’interno della procedura di gara. |
< Indietro