in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 489
Data ricezione: 05/08/2025
 
Argomento: Esecuzione del contratto
 
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI - COTTIMI
Quesito:

Nella fase della redazione di una variante in corso d'opera un progettista ha inviato un quadro economico dove nella parte dei lavori vengono presentati: - lavori soggetti a ribasso - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - liste in economia/ accantonamenti per lavori in economia non soggetti a ribasso. Volevo chiedere la legittimità dell'accantonamento per lavori in economia di una somma anche considerevole non soggetta a ribasso nella parte dei lavori di un quadro economico.

 
Risposta:

Dal quesito pare desumersi che il progettista abbia voluto indicare, in sede di redazione di una variante al progetto originario, dei nuovi lavori in economia all’interno del contratto, per i quali non risulti però specificata natura, consistenza e tipologia e viene vietata tout court la ribassabilità. Tale modalità non sembra, in effetti, conforme alla vigente normativa. In primo luogo va evidenziato che, trattandosi di variante al progetto esecutivo per la realizzazione di un’opera pubblica, i nuovi elementi inseriti - non diversamente da quelli costituenti il progetto originario - devono essere sviluppati ad un livello di definizione “tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità ed il prezzo dell’opera” (art. 41, 8°, lett. “a” del D.Lgs. 36/2023). Infatti, la progettazione (ovvero la variazione della stessa) va sviluppata ex ante con un grado di specificità - anche con riferimento alla possibilità di utilizzo di giornate di operai, noli e di mezzi d’opera nonché le provviste che compongono i “lavori in economia” nell’ambito del contratto principale d’appalto - tale da poter consentire la successiva contabilizzazione da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 dell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 che, in sede di esecuzione, prevede che devono essere analiticamente documentati nei modi ivi indicati. In secondo luogo, va tenuto presente che, in funzione del successivo affidamento delle attività in questione (cioè nel prevedere, in variante progettuale, l’utilizzo di operai, di noli e/o di mezzi d’opera in sede esecutiva), devono anche essere precisate le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati delle spese generali e dell’utile e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi, ferme restando le disposizioni contenute negli atti di gara (in particolare: nel capitolato speciale d’appalto) a tutela dei lavoratori. La previsione della generica non ribassabilità indiscriminata di tutte le suddette componenti non appare, pertanto, allineata al dato normativo.

 




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