in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 490
Data ricezione: 05/12/2025
 
Argomento: Esecuzione del contratto
 
Oggetto: premio di accelerazione PNRR
Quesito:

I finanziamenti PNRR prevedono la previsione del premio di accelerazione. Si chiede se tale premio rappresenti un diritto perfetto per l’impresa esecutrice (a condizione, certo, della conclusione dei lavori in anticipo rispetto al termine contrattuale), o se sia condizionato alla disponibilità di risorse nel quadro economico dell’opera, pur nel rispetto nella natura sinallagmatica del contratto di appalto. Nel caso di specie, il quadro economico dell’opera posta in gara non prevedeva una voce specifica accantonata nelle somme a disposizione per il premio di accelerazione ed il contratto di appalto afferma: “Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, la stazione appaltante riconosce all’appaltatore, a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, un premio di accelerazione pari al 0,600‰ (zerovirgolaseipermille) dell’importo contrattuale mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte”. Ad oggi sorge la necessità di disporre una variante: è possibile azzerare gli imprevisti e il ribasso d’asta, eliminando quindi indirettamente anche la possibilità di riconoscere il premio di accelerazione? O in tal caso è necessario rifinanziare l’opera al fine di garantire all’impresa la possibilità di riscuotere il premio di accelerazione?

 
Risposta:

La clausola contrattuale citata nel quesito riproduce, nella parte finale, quanto previsto dall’art. 50, comma 4, primo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui: "Per la rapida realizzazione degli interventi, è riconosciuto all’appaltatore un premio di accelerazione parametrato all’anticipo con cui l’opera è consegnata rispetto al termine contrattuale, nei limiti delle somme a disposizione per imprevisti". Simili formulazioni si ritrovano anche nel D.Lgs. 36/2023, sia nella versione originaria (il premio … “è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili”) che post-correttivo (“L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti”). Per quanto concerne la natura giuridica del premio, è principio consolidato quello per cui esso non rientra nel sinallagma contrattuale, trattandosi di una clausola accessoria, eventuale e con causa autonoma rispetto all’obbligazione principale (vedasi: Cassazione 2 giugno 2022, n. 3260 paragrafo 3.5 e parere MIT 13 maggio 2025, n. 3392). La normativa vigente prevede l’obbligo, in sede di progettazione, di inserire la voce “imprevisti” nel quadro economico dell’opera entro limiti percentuali determinati. A livello provinciale il riferimento è all’articolo 17, ultimo comma, della l.p. n. 26/1993 che stabilisce che gli imprevisti “non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori”, mentre a livello nazionale il riferimento è all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del nuovo Codice appalti che fissa un intervallo tra il 5% e il 10% dell’importo complessivo dei lavori a base di gara (comprensivi dei costi della sicurezza). Ciò premesso, va rilevato che non esiste un obbligo di mantenere dinamicamente, in corso di esecuzione del contratto, tale percentuale. La voce “imprevisti” ha, inoltre, natura pluri-finalizzata, essendo destinata a coprire esigenze diverse e non prevedibili in fase progettuale e di stipulazione. Pertanto, il suo utilizzo per finanziare una variante in corso d’opera che comporti un incremento del valore contrattuale (nei limiti di cui all’art. 120 del Codice dei contratti) rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, anche se ciò dovesse comportare la “erosione” o persino l’azzeramento della somma potenzialmente destinabile al premio di accelerazione, trattandosi di scelta legittima. Tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata con cautela e previo adeguato supporto motivazionale, tenendo conto della necessità di garantire la realizzazione dell’opera con la necessaria coerenza con i principi generali della disciplina dei contratti pubblici, in particolare con quello di buona fede (art. 5 D.Lgs. 36/2023). Occorrerà, dunque, esplicitare le ragioni specifiche che giustificano l’impiego della voce “imprevisti” per puntuali ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti e che rendano necessaria tale scelta. Diversa sarebbe la valutazione se il premio di accelerazione risultasse autonomamente stanziato come voce a sé stante nel quadro economico e non ricompreso nella voce “imprevisti” (vedasi il citato parere MIT 13 maggio 2025, n. 3392): trattasi, tuttavia, di fattispecie che non rientra in quella posta dal quesito.

 




< Indietro
torna all'inizio del contenuto