Consultazione pareri
Codice identificativo: | 495 |
Data ricezione: | 30/05/2025 |
Argomento: | Procedure di aggiudicazione |
Oggetto: | Linea guida modalità finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento |
Quesito: | Con riferimento all'allegato F) delle "Linee guida sulle modalità di finanziamento ed affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 548 del 17.04.2025 in cui si prevede tra l'altro al punto 5.2 “il gestore uscente non può partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del medesimo servizio a conclusione del triennio, ad eccezione delle ipotesi in cui il servizio da erogare sia connotato da elementi di differenziazione rispetto al precedente.”, si chiede se il gestore (Ente del terzo settore, accreditato provincialmente per i servizi socio-assistenziali) per il contratto attualmente in corso, individuato mediante procedura sotto soglia comunitaria ai sensi delle precedenti Linee guida provinciali in tema di servizi socio-assistenziali per una durata di 18 mesi, possa o meno presentare manifestazione di interesse ed essere successivamente invitato alla procedura immediatamente successiva che sarà invece, a differenza della precedente, sopra soglia comunitaria. |
Risposta: | La risposta è stata condivisa con il Servizio politiche sociali della Provincia. Il punto 5.2 delle Linee Guida F in questione fa riferimento agli “appalti riservati”, disciplinati dall’art. 77 della Direttiva 2024/24/UE. Tale articolo si applica esclusivamente agli appalti di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza europea. Il comma 2, lett. d) di tale articolo così prevede, tra le condizioni della riserva: “l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni”. Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede altresì che “La durata massima del contratto non supera i tre anni.”. I primi 2 commi dell’art. 30 della l.p. 2/2016 così prevedono: “1. Le vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali e di altri servizi specifici a soggetti terzi si intendono integrate, quando il valore del contratto sia pari o superiore a 750.000 euro, dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE. 2. Agli affidamenti dei servizi previsti dal comma 1, qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento. A questi affidamenti si applica anche il principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell'articolo 19 ter, comma 3.” Considerato, dunque, il dettato delle norme sopra riportate e come risulta chiaramente dalle stesse Linee Guida F al punto 5.1, l’art. 77 della direttiva 2024/24/UE, con i suoi limiti e condizioni, si applica esclusivamente agli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea. Di conseguenza, nel caso in cui l’art. 77 venga applicato per la prima volta per l’affidamento di un servizio in precedenza affidato con procedura di appalto sotto-soglia europea, la condizione prevista al comma 2, lett. d) non si applica in quanto non si verifica il relativo presupposto. Il contratto che esiterà al termine della nuova procedura sarà assoggettato, invece, al limite temporale dei tre anni previsto al successivo comma 3 e, solo a decorrere dall’eventuale ulteriore successiva procedura di appalto di importo pari o superiore alla soglia europea, avrà efficacia il divieto di partecipazione da parte dell’uscente. |
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