Consultazione pareri
Codice identificativo: | 498 |
Data ricezione: | 19/06/2025 |
Argomento: | Opzioni, proroghe e rinnovi |
Oggetto: | verifiche su OE in caso di esercizio facoltà di rinnovo contratto |
Quesito: | in caso di esercizio della facoltà di rinnovo del contratto, debitamente prevista nella procedura di aggiudicazione con gara soprasoglia bandita a fine 2020 e aggiudicata nel 2021, è necessario ripetere le verifiche sull'operatore economico? eventualmente con quali strumenti? |
Risposta: | Come noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il rinnovo di un contratto d’appalto pubblico presuppone una rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originariamente stipulato all’esito della quale le parti, con specifiche manifestazioni di volontà, danno corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici. Tale rinegoziazione può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni, oppure con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali (ex multis, TAR Campania, Napoli, dd. 1.3.2023, n. 1318 e dd. 17.05.2019 n. 2615). Ora, la facoltà di rinnovo del contratto deve essere prevista sin dagli atti di gara al fine di notiziare tutti i possibili concorrenti del potenziale sviluppo del rapporto contrattuale garantendo, in tal modo, la trasparenza e la par condicio tra gli operatori economici. Alla luce di quanto sopra, considerato che in caso di rinnovo ricorre un nuovo e distinto contratto rispetto a quello iniziale, seppure stipulato tra le medesime parti, si ritiene che per la verifica del possesso dei requisiti sia necessario distinguere a seconda della natura di tali requisiti. In particolare, relativamente ai requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in quanto stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni nel corso del tempo e già verificati prima della sottoscrizione del contratto originario, non sia necessario procedere ad una nuova verifica. Al contrario, relativamente ai requisiti di ordine generale che, per le specifiche caratteristiche possono invece essere soggetti a modificazioni nel corso del tempo, si ritiene necessario acquisire una nuova dichiarazione sostitutiva da parte dell’affidatario e, pertanto, procedere ad una nuova verifica mediante l’acquisizione dei relativi certificati. |
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