Consultazione pareri
| Codice identificativo: | 504 |
| Data ricezione: | 29/07/2025 |
| Argomento: | Clausole sociali |
| Oggetto: | Clausole sociali art. 57 e adempimenti art. 1 co. 1, 2 e 3 Allegato II.3 Codice dei contratti pubblici |
| Quesito: | Considerato quanto disposto in materia di clausole sociali dall’art. 57 co. 2 bis del Codice dei contratti pubblici, si chiede di chiarire se le stazioni appaltanti – al di fuori dei casi in cui si tratti appalti riservati ai sensi dell’art. 61, oppure finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR o PNC – siano in ogni caso tenute a verificare il rispetto da parte degli operatori economici degli adempimenti previsti dall’art. 1 co. 1, 2 e 3 dell’Allegato II.3, anche nell’eventualità in cui si siano avvalse della facoltà prevista dal co. 7 del medesimo articolo di escludere l’inserimento dei requisiti di partecipazione di cui al co. 4. Inoltre, anche alla luce del parere del MIT 2083/2023, si chiede di chiarire se possa ritenersi che le prescrizioni di cui all’art. 1 co. 1, 2 e 3 dell’Allegato II.3 non trovino mai applicazione in caso di affidamento diretto, anche nel caso in cui si tratti di affidamenti riservati ai sensi dell’art. 61, oppure finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR o PNC. |
| Risposta: | Si premette che l’art. 57 trova applicazione anche in Provincia di Trento limitatamente a quanto non già diversamente disciplinato dall’art. 32 della l.p. 2/2016, in particolare in materia di individuazione del contratto di riferimento di cui al comma 1, clausola sociale per il cambio appalto ai sensi del comma 4 e seguenti e in materia di clausola sociale per favorire l’inserimento di soggetti svantaggiati di cui all’articolo 32, comma 3. Quanto al primo quesito, la risposta è, in via generale, affermativa. Il comma 7 dell’articolo 1 dell’allegato II.3 del codice attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di escludere motivatamente l’imposizione all’affidatario degli obblighi assunzionali previsti al comma 4 o di stabilire una quota diversa dal 30%, dandone adeguata motivazione. Il tenore letterale della disposizione pare pertanto escludere la possibilità di derogare alle ulteriori disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Quanto al secondo quesito, la risposta è negativa. L’art. 47 del D.L. 77/2021 e s.m., al comma 1 stabilisce quanto segue: “Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili , in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti”. Le disposizioni dettate in materia, che esprimono un principio generale di tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, devono trovare applicazione in tutti gli appalti finanziati con risorse PNRR o PNC, a prescindere dalla procedura di affidamento e dall’importo (in tale senso si veda parere del MIMS N. 1719/2023. https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/1719). Rimangono salve le deroghe previste dal comma 7 del citato articolo 47. |
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