in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 507
Data ricezione: 07/08/2025
 
Argomento: Esecuzione del contratto
 
Oggetto: Revisione prezzi lavori - esecuzione istantanea
Quesito:

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Allegato II.2-bis introdotto dal correttivo del 31 dicembre 2024, la revisione prezzi (per servizi e forniture) si applica solo ai contratti di durata il cui oggetto NON consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea. Tale condizione si può applicare anche per i lavori "ad esecuzione istantanea" o di piccola entità?

 
Risposta:

Si ritiene che le due fattispecie, la prima inerente alla clausola revisionale dei contratti di lavori e la seconda riguardante la clausole revisionale dei contratti di forniture e servizi, abbiano un’autonoma di disciplina con la conseguenza che i concetti di “durata” e di “prestazione istantanea” che si trovano con riferimento agli appalti di servizi e forniture non sono di immediata e diretta applicazione agli appalti di lavori. Peraltro, è da rilevare che la disciplina applicativa dell’allegato II.2 bis, citato nel quesito, riferita ai lavori non trova ancora applicazione in base a quanto previsto dall’articolo 16 del medesimo allegato il quale, in attesa che siano pubblicati gli indici sintetici secondo le nuove regole introdotte dal cosiddetto “correttivo”, stabilisce - al comma 1 - che “Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano: a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice”. Pertanto, ad oggi, risulta necessario far riferimento non agli indici sintetici di futura elaborazione ed adozione, bensì quelli elaborati dall’ISTAT secondo le regole ancora transitoriamente applicabili. Nel contesto della disciplina transitoria si ritiene che, attraverso i documenti di gara - in particolare con lo schema di capitolato speciale - la stazione appaltante possa definire una ragionevole soglia temporale entro la quale può essere esclusa l’applicazione della clausola revisionale. La definizione di tale soglia è rimessa al prudente apprezzamento di ciascuna amministrazione aggiudicatrice valutando le caratteristiche di durata del contratto e il normale andamento del mercato di riferimento. Resta, peraltro, inteso che detta esclusione non impedisce che, in presenza di andamenti straordinari ed imprevisti comportanti un’anomala alterazione delle condizioni del mercato di riferimento, l’appaltatore possa eventualmente chiedere l'attivazione della procedura di rinegoziazione delle condizioni del contratto.

 



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