in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 510
Data ricezione: 18/09/2025
 
Argomento: Modifiche contrattuali
 
Oggetto: Variazioni in corso d’opera
Quesito:

Con riferimento all'art 120 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 5 dell’allegato II.14 dello stesso che prevede tra l'altro: "Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto (...) sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP (...)", si chiede se tale onere di trasmissione documentale ad ANAC, sia circoscritto alle sole varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. c) eccedenti il 10% dell'importo originario del contratto oppure riguardi anche le varianti in corso d'opera di cui alla lett. c) di importo inferiore al 10% oltre che tutte le modifiche contrattuali non costituenti varianti in corso d'opera ai sensi della lettera c) di cui sopra, tra le quali le modifiche contrattuali approvate ex art. 120, co. 1, lett. a) e b) di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto. In ogni caso si chiede se tale obbligo è assolto esclusivamente tramite SICOPAT.

 
Risposta:

La norma richiamata nel quesito, ossia l’art. 5 comma 12 dell’All.II.14 al Codice, si riferisce esclusivamente alle “varianti in corso d’opera” e tali sono definite espressamente solo quelle declinate dalla lettera c) dell’art. 120 comma 1 del Codice. Questo comporta che il debito informativo particolarmente aggravato previsto dalla norma in questione verso ANAC sussiste nel solo caso in cui si versi nella predetta fattispecie al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma (contratto di importo pari o superiore alla soglia UE e variazione di importo eccedente il 10% dell’importo del contratto originario): la comunicazione ad ANAC avviene tramite compilazione della relativa scheda in SICOPAT, secondo quanto indicato nel comunicato ANAC del 30 gennaio 2025. Rimane inteso che tutte le modifiche contrattuali declinate nell’art. 120 del Codice devono essere comunicate ad ANAC tramite la piattaforma certificata a ciò deputata (ossia, nel nostro ordinamento, SICOPAT). Rimane fermo anche che le modifiche contrattuali di cui all’art. 120 comma 1 lettera b) e lettera c) (solo queste ultime, come detto, definite “varianti in corso d’opera”) se riferite a contratti di importo pari o superiore alla soglia UE, ai sensi dell’art. 72 direttiva UE n. 24/2014 (art. 120, co. 14 d.lgs. 36/2023), devono essere rese note a livello comunitario tramite pubblicazione di uno specifico avviso. La compilazione del formulario avviene tramite il sito e-Notices 2; successivamente il formulario viene scaricato e caricato in SICOPAT nella scheda di modifica contrattuale. SICOPAT provvede tramite interoperabilità a garantire l’invio dei dati e dell’e-form ad ANAC, la quale provvede a sua volta alle comunicazioni dovute alla GUUE. In ogni caso tale modalità sarà a breve integrata in modo più completo all’interno della piattaforma SICOPAT.

 



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