Consultazione pareri
| Codice identificativo: | 512 |
| Data ricezione: | 17/10/2025 |
| Argomento: | CAM |
| Oggetto: | CAM |
| Quesito: | Si chiede se, in presenza di valide motivazioni (unico fornitore presente in loco, mancanza di fornitori concorrenti, luogo decentrato, importo della fornitura modesto) è possibile derogare dall'applicazione dei CAM, in particolare quelli relativi alla fornitura di derrate alimentari che prevedono, ad esempio per la carne bovina almeno il 50% in peso carne biologica ed un ulteriore 20%, se non biologica, certificata ecc. |
| Risposta: | La risposta è negativa. L’obbligo previsto dall’art. 57 co. 2 del Codice di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM nell'acquisizione di specifiche categorie di beni, lavori e servizi non è derogabile da parte della stazione appaltante. Come emerge dalla lettura della disposizione, differenziazioni, anche sulla base del valore dell’affidamento e se tecnicamente opportuno, sono eventualmente stabilite dai medesimi criteri ambientali minimi, senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante. Si ricorda inoltre che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza più recente, i criteri ambientali minimi rappresentano requisiti obbligatori volti a garantire la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici e la promozione di modelli di produzione sostenibili e circolari. La mancata previsione nella documentazione di gara di tali criteri comporta l’illegittimità del bando di gara o della lettera di invito, che può essere dedotta dagli operatori economici al fine dell’annullamento dell’aggiudicazione e della ripetizione della gara. |
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