Consultazione pareri
| Codice identificativo: | 517 |
| Data ricezione: | 13/01/2026 |
| Argomento: | Altro |
| Oggetto: | incarico di Revisore dei conti in una APSP |
| Quesito: | dobbiamo conferire incarico al nuovo REVISORE DEI CONTI della A.P.S.P. (rif. Legge Regionale n. 7 del 2005). Quale è la corretta qualificazione di questo incarico? in altre parole, dobbiamo seguire le regole degli appalti, quindi procedura su Contracta e relativo CIG, oppure è assimilato a un contratto di lavoro autonomo, per il quale non si applica il Codice Appalti? in questo caso, serve comunque un cig speciale ai soli fini della tracciabilità? |
| Risposta: | Ai fini della corretta qualificazione giuridica dell’incarico si richiama il quadro normativo di settore e i criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza contabile in tema di differenziazione tra incarico professionale intuitu personae e appalto di servizi. La Legge regionale n. 7/2005, agli articoli 3 e 6, disciplina l’organo di revisione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo che lo statuto contempli la presenza di un organo di revisione ovvero l’affidamento dei compiti di revisione a società specializzate. La medesima legge attribuisce al Consiglio di amministrazione la nomina del Revisore dei conti ovvero l’individuazione della società cui affidare i compiti di revisione. L’articolo 19 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 4/2006 disciplina la nomina e la durata dell’organo di revisione, stabilendo che il Consiglio di amministrazione provveda alla nomina tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, con incarico di durata triennale e con limiti espressi ai rinnovi. La prestazione risulta pertanto tipizzata dalla normativa di settore, sia quanto ai requisiti soggettivi richiesti sia con riferimento alla durata dell’incarico. Ai fini della qualificazione giuridica dell’affidamento, occorre distinguere tra incarico professionale intuitu personae e appalto di servizi alla luce degli orientamenti della Corte dei conti. Con deliberazione n. 241/2021, la Corte ha evidenziato che, pur a fronte dell’ampia nozione di “operatore economico” accolta dal diritto unionale e recepita dal Codice dei contratti pubblici, permane la distinzione tra incarichi di studio, consulenza e collaborazione e contratti di appalto di servizi, individuando l’elemento distintivo nella vincolatività delle risultanze della prestazione: qualora l’attività del professionista fornisca un apporto conoscitivo qualificato che orienta l’azione dell’amministrazione senza vincolarla, si è in presenza di un incarico intuitu personae; qualora, invece, la prestazione si traduca in un servizio che l’amministrazione recepisce senza potersene discostare, la fattispecie è riconducibile all’appalto di servizi (si richiama il quesito del servizio Esperto Risponde n. 422 del 10/06/2024). La successiva deliberazione n. 89/2025/VSG ha ulteriormente puntualizzato i criteri distintivi, affiancando al profilo della vincolatività anche un criterio soggettivo ed uno oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, occorre verificare la natura del soggetto esecutore: nell’incarico professionale rileva il carattere intellettuale e personale della prestazione resa da un professionista; nell’appalto di servizi assume rilievo il carattere imprenditoriale dell’esecutore, che opera con propria organizzazione di mezzi e con assunzione del rischio di esecuzione. Sotto il profilo oggettivo, va considerata la natura della prestazione: l’incarico intuitu personae può configurarsi tanto come obbligazione di mezzi quanto di risultato, ma resta connotato dal carattere intellettuale dell’attività e non esaurisce i propri effetti nell’atto di conferimento, richiedendo un ulteriore passaggio valutativo dell’amministrazione che recepisce e pondera le risultanze; l’appalto di servizi, per contro, si caratterizza come obbligazione di risultato, racchiudendo in sé la propria finalità e trovando compimento nell’esecuzione della prestazione contrattuale, resa con organizzazione imprenditoriale e gestione a proprio rischio. Alla luce dei criteri sopra richiamati, spetta pertanto all’amministrazione procedente effettuare una valutazione in concreto al fine di individuare la corretta configurazione giuridica dell’affidamento dell’incarico di revisione. Solo qualora, all’esito di tale valutazione, si ritenga configurabile un incarico professionale intuitu personae, dovrà essere verificato il rispetto di tutti i presupposti di cui all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (tra cui la riconducibilità dell’oggetto alle competenze istituzionali dell’ente, l’accertata impossibilità di utilizzo di risorse interne, la temporaneità e l’alta qualificazione della prestazione, nonché la preventiva determinazione di durata, oggetto e compenso) trattandosi di condizioni imprescindibili ai fini della legittimità del conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo. In materia di tracciabilità dei flussi finanziari, qualora l’attività venga configurata come appalto di servizi, troverà applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo di acquisizione del CIG e rispetto della legge n. 136/2010. Diversamente, la FAQ ANAC C6 chiarisce che gli incarichi di collaborazione conferiti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e, conseguentemente, non richiedono l’acquisizione del CIG. Questi ultimi sono in ogni caso soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 33/2013. |
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