in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 520
Data ricezione: 28/01/2026
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: Tracciabilità tra soggetti pubblici
Quesito:

Si sottopone alla Vostra attenzione un quesito interpretativo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e obbligo di acquisizione del CIG, con riferimento a convenzioni stipulate tra enti pubblici per la gestione di servizi socio-assistenziali. L'ente intende stipulare una convenzione con un altro ente pubblico, avente ad oggetto lo svolgimento di servizi socio-assistenziali di aiuto alla persona, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, trattandosi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche finalizzata allo svolgimento di compiti di servizio pubblico, ispirata a criteri di solidarietà e sussidiarietà, senza finalità lucrative e con esclusivo perseguimento di interessi pubblici. La convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16-bis, comma 2-bis, della L.P. n. 23/1992, ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge n. 241/1990. In relazione agli obblighi di tracciabilità, si richiamano: - il punto 3.5 delle Linee guida ANAC n. 4 del luglio 2011, relativo ai servizi sociali; - nonché il punto 2.5 delle medesime Linee guida, che disciplina i rapporti finanziari tra enti pubblici, chiarendo che gli obblighi di tracciabilità e l’acquisizione del CIG non trovano applicazione nei casi in cui i trasferimenti di risorse avvengano nell’ambito di rapporti di natura istituzionale, non riconducibili a contratti di appalto o a rapporti di tipo sinallagmatico a prestazioni corrispettive. Nel caso di specie, il rapporto tra gli enti si configura quale cooperazione istituzionale tra enti pubblici, fondata su un accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990, privo di natura commerciale e non qualificabile come affidamento di servizi a titolo oneroso sul mercato. Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere se, alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra richiamato: • sussista l’obbligo di acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; • ovvero se, considerata la natura pubblicistica dell’accordo, la riconducibilità dello stesso alla cooperazione tra enti pubblici ex art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e i chiarimenti forniti ai punti 2.5 e 3.5 delle Linee guida ANAC n. 4/2011, la fattispecie possa ritenersi esclusa dall’obbligo di acquisizione del CIG.

 
Risposta:

Con riguardo al quesito posto si conferma che, come precisato dalla deliberazione n. 584/2023, la fattispecie dell’accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 7, co. 4 del Codice è esente dall’acquisizione del CIG. Si demanda in ogni caso all’ente richiedente la verifica in ordine alla sussistenza nel caso concreto della sussistenza dei necessari presupposti per concludere un accordo di collaborazione tra soggetti pubblici ai sensi dell’art. 15 l. 241/90 e dell’art. 7, co. 4 del Codice dei contratti pubblici. Si precisa altresì che quanto esplicitato al punto 3.5 della determina n. 4/2011, aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 concerne diverse fattispecie. Per utilità si ripropone quanto esplicitato in merito dall’ANAC nelle relative faq: “E.1 I servizi sociali e socio sanitari esclusi dall’applicazione del codice sono assoggettati alle disposizioni in materia di tracciabilità? Sì. Come indicato al punto 3.5 della determina n. 4/2011, aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, i servizi sociali e socio-sanitari esclusi dall’applicazione del codice sono assoggettati agli obblighi in materia di tracciabilità. L’acquisizione del CIG può avvenire, fino al 30/6/2024, mediante utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) gestita dall’ANAC, come indicato nelle delibere ANAC n. 582 e 584/2023. L’acquisizione del CIG avviene selezionando la voce “Istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (art. 6 d.lgs. 36/2023) ed altri contratti e convenzioni per servizi sociali e sociosanitari interamente sottratti all’applicazione del codice”. Rientrano in tale fattispecie: la co-programmazione e co-progettazione di servizi sociali; le convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; l’erogazione di servizi sanitari e socio sanitari effettuata da soggetti esterni accreditati, in forza di convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento. Oltre a procedere all’acquisizione del CIG, per tali fattispecie, le stazioni appaltanti devono utilizzare conti correnti dedicati ed effettuare le relative comunicazioni, oltre a indicare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.”

 



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