in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 521
Data ricezione: 02/04/2026
 
Argomento: RUP
 
Oggetto: Soggetti che possono essere nominati RUP - Responsabile unico di progetto
Quesito:

Con parere n.148 dd. 30 novembre 2021 si dava risposta al seguente quesito "Un Dirigente PAT può delegare ad un direttore d'ufficio della sua struttura, in possesso di consolidate competenze tecniche, le funzioni di Responsabile unico del procedimento per tutti i lavori pubblici svolti dallo stesso Servizio?". Si chiede se, alla luce del D.lgs 36/2023, entrato in vigore dopo il citato parere, e della legge provinciale sul personale (L.P. 7/1997), il ruolo di RUP di cui all'art. 5ter della L.P 2/2016 sia esercitabile anche da personale non dirigenziale (direttori d'ufficio, sostituti direttori e funzionari - cat. D, in possesso delle relative competenze).

 
Risposta:

L’art. 5 ter (Responsabile unico del progetto) della L.P. n. 2/2016 (introdotto dalla L.P. n. 9/2023) stabilisce che “1. Per ogni contratto pubblico è nominato un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le modalità e con le funzioni previste dalla normativa statale. Ferma restando l'unicità del RUP, possono essere nominati un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire una struttura di supporto al RUP e destinare risorse finanziarie per l'affidamento degli incarichi di assistenza al RUP secondo quanto previsto dalla normativa statale. 2 bis. I riferimenti al responsabile del procedimento contenuti nella normativa provinciale in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture s'intendono riferiti al RUP.”. Come si vede dalla norma sopra citata la disciplina del responsabile unico del progetto è stata declinata mediante un rinvio alla normativa dettata dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023. Fermo questo, non sono state eliminate le peculiarità dettate dalla legislazione provinciale ove presenti e, in particolare, quelle dettate dalla L.P. 3 aprile 1997, n. 7, applicabile anche agli “enti funzionali dipendenti dalla Provincia”, tra cui rientra l’Amministrazione richiedente. A fronte di quanto esposto sopra, il Dirigente della struttura può individuare il soggetto cui attribuire la funzione di RUP fra i dipendenti assegnati, ferma restando la necessità che tale soggetto sia in possesso dei requisiti previsti dall’All. I.2 al Codice. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del d.lgs. 36/2023 l’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato; Non è richiesto che il soggetto individuato come RUP abbia un effettivo potere di spesa, fermo che - ove manchi tale potere - il Dirigente mantiene la competenza ad adottare tutti gli atti che comportino spese: la norma che prevedeva che il RUP dovesse avere potere di spesa (art. 4 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993) è stata abrogata; Il Dirigente può procedere anche mediante specifico atto di delega di funzioni al Direttore dell’Ufficio a norma dell’art. 17 comma 1 lettera a-bis) della L.P. n. 7/1997 con assegnazione delle risorse correlate, fermo il necessario possesso da parte del soggetto delegato dei requisiti prescritti dalla normativa. Il parere n. 148 è da intendersi superato alla luce del mutato contesto normativo.

 



< Indietro
torna all'inizio del contenuto