in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 525
Data ricezione: 02/10/2026
 
Argomento: Rotazione
 
Oggetto: Rotazione incarichi diretti
Quesito:

in relazione alle nuove linee guida sulla rotazione approvate con deliberazione n. 43/2026 della Giunta provinciale si richiedono i seguenti chiarimenti. Il paragrafo 3 delle linee guida sopra citate prevede che:  1) "si possono considerare procedure “aperte al mercato” e pertanto non soggette all’applicazione del principio di rotazione, le procedure negoziate in cui sia stato pubblicato un preventivo avviso conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 dell’Allegato II.1 del Codice e l’amministrazione abbia invitato tutti gli operatori economici che si sono proposti per eseguire la prestazione. Il principio di rotazione trova invece applicazione nell’ipotesi in cui, a seguito della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse e delle richieste di partecipazione presentate dagli operatori economici, l’amministrazione operi una restrizione della platea dei concorrenti." 2) "In particolare, non può essere considerata una procedura aperta al mercato l’eventualità in cui a seguito della pubblicazione di una manifestazione di interesse si dia luogo ad un affidamento diretto. Anche in quest’ultimo caso occorrerà effettuare una procedura negoziata con l’invito di tutti i soggetti che hanno richiesto la partecipazione" Preso atto di quanto sopra: Si chiede di chiarire se la frase "In particolare, non può essere considerata una procedura aperta al mercato l’eventualità in cui a seguito della pubblicazione di una manifestazione di interesse si dia luogo ad un affidamento diretto", vada interpretata (in coerenza con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 49 del Codice dei Contratti) nel senso che per gli affidamenti diretti ex art. 50 comma 1 lett. a) e b) non è possibile in linea generale derogare alla rotazione (nemmeno a seguito della pubblicazione di una manifestazione di interesse) e pertanto non è possibile procedere all'affidamento al precedente affidatario (salvo ovviamente i casi di cui al punto 4 delle stesse linee guida). Si chiede inoltre di chiarire se la frase "Anche in quest’ultimo caso occorrerà effettuare una procedura negoziata con l’invito di tutti i soggetti che hanno richiesto la partecipazione", vada interpretata nel senso che per gli appalti rientranti entro i limiti dell’affidamento diretto [art. 50 comma 1 lett. a) e b) Codice Appalti] per poter avere la possibilità di affidare l'appalto al precedente affidatario è necessario e sufficiente procedere con una negoziata senza bando [ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett. c) e) del Codice Appalti], preceduta dalla pubblicazione di un preventivo avviso ex art. 2, comma 2 dell’Allegato II.1 del Codice Appalti, che preveda l'invito per tutti gli operatori economici che si propongano per eseguire la prestazione (proposta che potrà essere presentata anche dal precedente affidatario). Nel caso l'interpretazione sopra riportata sia corretta (in caso contrario si prega di evidenziare quale sia la diversa e corretta interpretazione) si chiede se nel provvedimento a contrarre sia necessario inserire una specifica motivazione che giustifichi l'attivazione di una procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto (in caso di risposta affermativa si prega di evidenziare i contenuti di tale motivazione). Più in particolare si chiede se (dovendo tener conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamato dall’art. 12 del Codice dei contratti - parere MIT n. 2577 dd. 03/06/2024): • la motivazione possa limitarsi a richiamare il punto 3 delle linee guida, evidenziando che si ricorre ad una procedura negoziata anzichè ad un affido diretto in quanto si ritiene opportuno (magari evidenziando l'accurata esecuzione del precedente contratto e la qualità della prestazione resa dal contraente uscente) che il precedente affidatario possa presentare offerta (tale interpretazione pare però difficilmente compatibile con l'art. 49 comma 5 del Codice degli Appalti e con gli stessi principi di cui al punto 1 delle stesse linee guida), oppure al contrario • tale motivazione debba essere piu' "strutturata" e collegata ad altre motivazioni "sostanziali" (in caso di risposta affermativa si prega di evidenziare i contenuti di tale motivazione). Si chiede di chiarire se l'Amministrazione possa limitarsi ad invitare i soli operatori economici che abbiano manifestato interesse in riscontro all'avviso ex art. 2, comma 2 dell’Allegato II.1 del Codice Appalti pubblicato dall'Amministrazione, anche se il numero di tali operatori sia inferiore a quello previsto dalle lett. c) d) e) o sia pari a uno o sia il solo operatore economico uscente.   Si chiede infine di chiarire le modalità operative con cui l'Amministrazione deve procedere per verificare e valutare la "particolare struttura del mercato" e l'"effettiva assenza di alternative" citate al punto 4 delle linee guida.

 
Risposta:

Si premette che per quanto concerne il principio di rotazione, nell’ambito dell’ordinamento provinciale, trova applicazione l’articolo 19 ter della lp 2/2016 così come attuato dalle linee guida citate nel quesito. Quanto alle domande poste si rileva quanto segue. Alla prima domanda la risposta è positiva. A riguardo si ricorda che il D.Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti diretti, prevede che la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante”; sostanzialmente quindi la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto non traduce quest'ultimo in una procedura di gara e lascia sempre alla stazione appaltante la discrezionalità della scelta dell'operatore economico destinatario dell'affidamento. La stessa definizione recata dal Codice precisa che per affidamento diretto debba intendersi "l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice". L’esperimento di una preliminare indagine di mercato a fronte di un successivo affidamento diretto non muta la natura della procedura. Se si ammettesse una deroga al principio di rotazione nel caso di affidamento diretto preceduto da avviso, si toglierebbe al principio di rotazione quel ruolo di contrappeso che lo stesso svolge rispetto alla ampia facoltà discrezionale esercitata dalla stazione appaltante nella scelta del contraente. In tal senso si veda la pronuncia del TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 1425/2022 che, con riferimento al rapporto tra rotazione e affidamento diretto, sostiene: “Nel caso in cui la disciplina della selezione abbia riservato alla stazione appaltante un ampio potere di valutazione discrezionale sulle offerte, ciò rischierebbe in violazione della par condicio competitorum di far sopravanzare il concorrente gestore uscente in quanto maggiormente a conoscenza di specifici aspetti di erogazione del servizio che siano stati apprezzati e graditi dalla stazione appaltante e che potrebbero orientarlo rispetto ad altri operatori del settore a formulare soluzioni e condizioni economiche e tecniche di svolgimento che siano decisive in prospettiva dell’affidamento del nuovo periodo di gestione del servizio.”. Anche per la seconda domanda (b) la risposta è positiva. In questo caso si ritiene che il provvedimento a contrarre dovrà recare una motivazione che giustifichi l’attivazione di una procedura più gravosa (indagine di mercato a cui fa seguito procedura negoziata anziché affidamento diretto). La motivazione dovrà dimostrare che il ricorso a una procedura più complessa è proporzionato, non costituisce un inutile aggravio procedimentale, è funzionale al miglior risultato amministrativo e mira a facilitare la turnazione tra gli operatori attraverso la garanzia di un maggior grado di concorrenza. Quanto alla terza domanda (c) la risposta è positiva. Quanto alla quarta domanda (d) si evidenzia che non esiste una procedura valutativa tipizzata ma la giurisprudenza e la prassi ANAC richiedono una istruttoria concreta, documentata e tracciabile. A tal riguardo si evidenzia che la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione motivando puntualmente in relazione al ricorrere cumulativo dei requisiti descritti al par. 4 delle Linee guida. Quanto al requisito della “particolare struttura del mercato” occorrerà accertare, in modo concreto e specifico, le condizioni del mercato di riferimento per l'appalto di cui trattasi e, quindi, a titolo esemplificativo, verificare se il mercato è ristretto (dominato da pochi operatori economici), altamente specializzato, avente barriere tecnologiche, giuridiche o di esclusiva. Tale verifica potrà essere effettuata tramite consultazione di elenchi fornitori/Mepat/Mepa per accertare la presenza o meno di concorrenti per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento, precedenti gare analoghe (proprie o di altre amministrazioni), numero di operatori attivi nel settore. Quanto alla sussistenza del requisito dell' "assenza di alternative", che di fatto costituisce una conseguenza della "particolare struttura del mercato", occorre dimostrare che non esistono altri operatori idonei oppure che esistono ma non possono offrire soluzioni equivalenti sotto il profilo tecnico. A tal fine, la stazione appaltante potrà effettuare una indagine di mercato documentata (consultazione elenchi, Mepat/Mepa, richieste informali di preventivi, manifestazioni di interesse), verificare la presenza di altri operatori iscritti nelle categorie pertinenti, motivare l’eventuale unicità tecnica o funzionale del fornitore uscente sotto il profilo tecnico. In alcuni casi l'alternativa potrebbe esistere teoricamente a livello nazionale, ma non essere praticabile economicamente o logisticamente per l'appalto specifico. Per tale ragione le Linee guida si premurano di specificare che "l'effettiva assenza di alternative (va) valutata anche in base al criterio della miglior localizzazione dell’operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del contratto" se questo aspetto può avere un'incidenza concreta nell'affidamento di cui trattasi. Si ricorda altresì che la corretta esecuzione di un precedente appalto da parte dell'operatore economico uscente non è in alcun modo presupposto autonomo della deroga, ma semplice co-elemento da verificare in uno con i presupposti veri e propri (in tal senso da ultimo, TAR Toscana, sez. IV, 05/12/2025, n. 1968).

 



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