in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 526
Data ricezione: 02/11/2026
 
Argomento: Sotto-soglia
 
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D - SERVIZI ALLA PERSONA
Quesito:

con la presente si richiede un chiarimento operativo in merito alla gestione degli affidamenti sotto soglia tramite la piattaforma Contracta, con particolare riferimento ai servizi sociali disciplinati dall’Intervento 3.3.D – L.P. 19/1983. La Comunità sta avviando l’indagine di mercato per l’affidamento del progetto biennale 2026–2027, relativo allo svolgimento di particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo con un valore complessivo inferiore a € 140.000,00. L’affidamento rientra pertanto tra gli affidamenti diretti sotto soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e tra i servizi sociali sotto soglia di cui all’art. 128 del Codice. Al fine di procedere correttamente, si chiede cortesemente di confermare quanto segue: 1. Modalità di richiesta dei preventivi Una volta conclusa l’indagine di mercato e individuati gli operatori economici da invitare al confronto, è possibile trasmettere la richiesta di preventivo/offerta tramite PEC, per poi procedere alla formalizzazione dell’affidamento diretto e alla stipula del contratto tramite Contracta? Oppure, in alternativa: La richiesta di preventivo deve essere obbligatoriamente gestita tramite Contracta, e non può essere effettuata via PEC, salvo casi eccezionali (es. malfunzionamenti documentati della piattaforma)? 2. Criterio di confronto delle offerte Considerato che: non si tratta di una procedura di gara,ma di un affidamento diretto comparativo ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, e che l’art. 108 del Codice (criteri di aggiudicazione) non si applica agli affidamenti diretti, si chiede conferma che sia possibile utilizzare, per il confronto tra le offerte:il criterio del prezzo più basso, limitatamente ai costi generali e di gestione,fermo restando che, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e delle Disposizioni attuative dell’Intervento 3.3.D, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Si chiede pertanto se il criterio del prezzo più basso, applicato solo alla parte ribassabile del quadro economico, sia conforme alla normativa vigente per gli affidamenti diretti comparativi sotto soglia.

 
Risposta:

1) In merito al primo quesito, si rappresenta che la disciplina in materia di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento di tutti gli affidamenti, compresi gli affidamenti diretti, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, assolvendo in tale modo agli obblighi informativi verso la BDNCP. Secondo quanto riportato nel Vademecum informativo per gli affidamenti diretti predisposto da ANAC, resta esclusa da tale obbligo la fase di selezione dell’operatore economico con il quale procedere all’affidamento diretto, atteso che “la fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l’impiego della piattaforma certificata”. Ai fini dell’acquisizione dei preventivi, è tuttavia necessario utilizzare una modalità che consenta di garantirne la relativa provenienza e di tracciare le operazioni effettuate (parere MIT n. 3065/2024). Resta fermo l’obbligo dell’utilizzo del mercato elettronico provinciale per l’individuazione dell’operatore economico da contrattualizzare ove disponibile la pertinente categoria merceologica ai sensi del combinato disposto dell’art 36 ter 1 co. 6 della L.P. n. 23/90 e dell’art. 4 bis 1 della L.P. n. 2/2016. Si ricorda che nell’ambito del Mercato elettronico provinciale è comunque disponibile specifica funzione che consente di condurre l’intera procedura nell’ambito del Mercato elettronico anche attraverso la previa richiesta di preventivi. 2) In relazione al secondo quesito, si richiama il parere n. 2103 del 04/04/2025, con il quale il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture ha dato riscontro negativo ad analogo quesito, valorizzando il dato testuale dell’art. 128 co. 7 del Codice che, per l’affidamento dei servizi sociali, prevede in via esclusiva l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo. Tale vincolo è ribadito come principio generale dall'articolo 108, comma 2, lettera a), il quale, diversamente dal previgente codice, prevede l’aggiudicazione dei servizi sociali esclusivamente sulla base del suddetto criterio, senza alcuna esclusione per gli affidamenti sotto soglia. Inoltre, nella Relazione illustrativa al Codice, con riferimento al comma 8 dell’art. 128, si dà atto che “si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza (…)“. Alla luce di quanto sopra riportato, per l’affidamento di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea la stazione appaltante può fare ricorso all’affidamento diretto, fermo restando che la selezione dell’operatore economico dovrà essere necessariamente operata, oltre che su elementi di natura economica, anche su aspetti qualitativi con particolare riferimento ai parametri indicati al comma 3 del citato articolo 128 (e ripresi anche dall’articolo 30 della l.p. 2/2016) (cfr. Tar TAR Sicilia, Catania, n. 1370 del 11.04.2024).

 



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