Consultazione pareri
| Codice identificativo: | 527 |
| Data ricezione: | 16/02/2026 |
| Argomento: | Rotazione |
| Oggetto: | nuove linee guida rotazione |
| Quesito: | in relazione alla delibera 43/2026, chiedo se le fasce indicate nelle varie tipologie sono automaticamente valide anche per le SA che non hanno adottato un proprio regolamento sugli appalti (mi pare di ricordare che per limitare la rotazione a una determina fascia il Codice preveda un regolamento della SA). inoltre,chiedo se un affidamento di un importo inferiore a euro 5.000 va escluso dal controllo per la rotazione o se va comunque considerato nella sequenza. esempio n. 1: affido di 4.000 alla ditta A, il successivo affido di 15.000 posso farlo sempre alla ditta A, considerando che si tratta di una fascia diversa? esempio n. 2: affido di 10.000 alla ditta A, poi affido di 4.000 alla ditta B, il successivo affido alla ditta A per 10.000 è rispettoso del principio di rotazione, anche se si tratta di due fasce diverse? |
| Risposta: | Si conferma che la deliberazione n. 43 del 2026 è vincolante per tutte le stazioni appaltanti di cui all’articolo 5 della l.p. 2/2016. In tal senso si vedano le premesse delle Linee guida che specificano: “Le presenti linee guida disciplinano le modalità di attuazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici previsto dall’articolo 19 ter della l.p. n. 2/2016. L’applicazione del presente atto ha carattere vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale e il suo rispetto costituisce, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.p. n. 2/2016, condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni.”. Quanto all’ulteriore quesito si evidenzia quanto segue. Le linee guida precisano che “È consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 Euro.” Gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro non sono stati pertanto computati ai fini della definizione delle fasce economiche entro cui opera la rotazione. Si ricorda che la rotazione opera avendo a riferimento l’affidamento o l’invito all’operatore economico risultato aggiudicatario di un precedente appalto rientrante nella stessa fascia di importo e che abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi e nella stessa fascia di valore economico. A rilevare pertanto sono 3 elementi: stessa fascia di importo così come identificata nelle linee guida; stesso operatore economico affidatario; stessa categoria merceologica o di servizi o di opere. Ciò premesso, quanto all’esempio 1 la risposta è positiva. Quanto all’esempio 2 va tenuto in considerazione che i due affidamenti successivi rientranti nella medesima fascia (servizi o forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore a 40.000,00 Euro ed ipoteticamente appartenenti allo stesso settore merceologico) sono disposti a favore del medesimo operatore economico. Tale affidamento si porrebbe pertanto in violazione del principio di rotazione. L’affidamento intermedio di 4.000,00 Euro a favore di altro operatore economico (B) è irrilevante. Si sottolinea l’importanza di una corretta programmazione degli affidamenti che la stazione appaltante ritiene di svolgere entro un certo arco temporale al fine di evitare una parcellizzazione degli stessi ed incorrere nella violazione del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto. (parere MIT n. 3838/2025) |
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