in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 539
Data ricezione: 20/03/2026
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: D.Lgs. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. 206/2024, Allegato II.2-bis art. 16 commi 2 e 3
Quesito:

In riferimento all'Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali dell'ALLEGATO II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, aggiunto dal D.Lgs. 209/2024, e con particolare riferimento al comma 2, si chiede se la disposizione debba essere considerata una "ulteriore disposizione transitoria" di portata generale, in aggiunta quindi a quelle contenute nell'art. 225-bis e, di conseguenza, la frase "procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a)" vada interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, o se debba invece essere considerata una disposizione transitoria di portata limitata alle procedure avviate in vigenza del D.Lgs 209/2024 e la frase citata debba essere interpretata come "procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024 fino alla data di cui al comma 1, lettera a". Nella seconda ipotesi si chiede come deva essere interpretata la disposizione del comma 3, che appare essere una disposizione finale non condizionata alla data di pubblicazione del bando.

 
Risposta:

Per la fattispecie in oggetto, l’articolo 16 dell’Allegato II.2-bis D.Lgs. 36/2023 precisa che: l’Allegato II.2-bis si applica agli affidamenti di contratti di servizi e forniture avviate (intendendosi con questo bandi pubblicati o lettere di invito inviate) a decorrere dall’entrata in vigore dell’Allegato (contestuale all’entrata in vigore del Correttivo, ovverosia 31/12/2024); l’Allegato II.2-bis si applica agli affidamenti di contratti di lavori avviati (intendendosi con questo bandi pubblicati o lettere di invito inviate) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 60, c. 4 del Codice. Pertanto per le procedure di lavori avviate dopo l’assunzione di efficacia del Codice (1° luglio 2023) e fino alla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a trovare in corso di esecuzione applicazione l'art. 60, comma 3, lettera a) e comma 4. L'Allegato II.2-bis troverà applicazione solo alle procedure avviate dopo la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 60. Il comma 2 del medesimo articolo 16 dell'Allegato è chiaro in questo. L’art. 225-bis citato nel quesito, disposizione introdotta con il Correttivo, è irrilevante nel caso di specie in quanto contiene disposizioni transitorie specifiche per talune disposizioni.

 



< Indietro
torna all'inizio del contenuto