in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 544
Data ricezione: 16/04/2026
 
Argomento: Esecuzione del contratto
 
Oggetto: Riserve sullo stato finale dei lavori - accordo bonario
Quesito:

Con la presente si è chiede: nel caso di riserve sullo stato finale dei lavori, una volta acquisite le relazione riservate del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, discordanti tra loro e con riconoscimento di una cifra di ca. 1/10 da quella richiesta dalla ditta appaltatrice, a chi spetta dirimere la questione ? Può essere fatto un accordo bonario con atto transattivo e se si di chi è la competenza ?

 
Risposta:

Per rispondere ai quesiti è necessario coordinare il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) con la normativa regionale e provinciale. Lo strumento corretto per dirimere la questione è l'accordo bonario ai sensi dell’articolo 210 del Codice (essendo un espresso rinvio alla normativa statale ai sensi dell’articolo 55 del capitolato generale approvato con d.p.p. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg). Per poterlo attivare, l'importo delle riserve deve essere compreso tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale. Nel caso di relazioni discordanti tra il Direttore dei Lavori (DL) e il collaudatore, spetta al RUP l'onere di analizzare le posizioni e formulare una proposta di accordo bonario. Il procedimento si articola in due fasi: la proposta (del RUP) e la decisione finale (del Dirigente o organo equivalente). Alla fase istruttoria provvede il RUP. A tal fine provvede a richiedere i seguenti pareri, ove necessari in base alle pertinenti disposizioni: - parere del Comitato Tecnico Amministrativo (CTA): è obbligatorio se l'accordo prevede “concessioni” superiori a 200.000 euro; questa regola si applica anche ai Comuni in caso di opere con specifico finanziamento provinciale (artt. 54 e 55 della l.p. 26/1993); - parere dell’Avvocatura (o del corrispondente organo interno equivalente, ove esistente, dell’Ente locale) è obbligatorio se l'importo delle “concessioni” o rinunce a diritti da parte della pubblica amministrazione supera i 287.800 euro (art. 30 della l.p. 23/1990); - parere al Collegio Consultivo Tecnico (CCT), se si tratta di appalto di lavori sopra soglia: al riguardo, si rammenta, tuttavia, che la determinazione del CCT non deve assumere il valore di un "lodo contrattuale", altrimenti l'accordo bonario sarebbe precluso. Una volta conclusa l'istruttoria del RUP la competenza a firmare l'accordo bonario e ad assumere la decisione finale spetta al Dirigente competente (art. 210, comma 6 del Codice). Va ricordato, secondo i principi generali desumibili dalla normativa sul procedimento amministrativo, che il Dirigente non è vincolato alla proposta del RUP e può anche discostarsene o decidere in modo diverso sull’eventuale contrasto manifestatosi tra DL e collaudatore, purché fornisca una motivazione specifica e puntuale. Nei comuni di minori dimensioni, la competenza decisionale si sposta sul corrispondente organo "sostitutivo" individuato dall'ordinamento regionale (l.r. 2/2018) che può essere: - il Segretario comunale o il funzionario appositamente individuato; - il Sindaco, l'Assessore o la Giunta comunale, qualora lo Statuto dell'ente preveda espressamente la competenza degli organi politici per questi provvedimenti. Trattandosi di dinamiche inerenti alle competenze interne degli organi dei singoli comuni, per tale ultimo aspetto il presente parere è reso a titolo collaborativo: in caso di dubbi specifici resta opportuno richiedere un parere agli uffici regionali competenti. Infine, si rappresenta che quanto sopra descritto si applica agli appalti di lavori avviati dopo il 15 settembre 2023 (data di riferimento per l'applicazione del d.p.p. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg). Per tutti gli appalti avviati antecedentemente a tale data, rimangono in vigore le differenti procedure previste dalla normativa previgente.

 



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