in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 546
Data ricezione: 05/04/2026
 
Argomento: Altro
 
Oggetto: opere urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione - chiarimenti circa le procedure per gli affidamenti connessi
Quesito:

Si chiedono chiarimenti in merito alle procedure di affidamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, per cui ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti, e in particolare per le opere di urbanizzazione secondaria, che non rientrano nella fattispecie di esclusione di cui all'art. 5 dell’Allegato I.12 al D.Lgs. n. 36/2023.Posto che l’affidamento delle suddette opere deve seguire le procedure previste dal Codice dei Contratti, si chiede se, nel caso in esame, sia il soggetto privato che esegue le relative opere in regime di convenzione che assume la qualifica di Stazione Appaltante e, in caso affermativo, come debba essere gestita la procedura di affidamento. Dato per assodato, come chiarito anche da ANAC nelle relative FAQ, che tale soggetto è escluso dagli obblighi di qualificazione, si chiede in particolare se sia tenuto a utilizzare le piattaforme digitali per l’affidamento delle procedure (per la Provincia di Trento, Contracta), con tutti gli adempimenti connessi, tra cui la richiesta del C.I.G. e l’esecuzione delle verifiche sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. N. 36/2023. Si chiede inoltre se il soggetto privato debba seguire le regole della progettazione che valgono per gli enti pubblici (parte IV del Codice), con la necessità della redazione del progetto e della verifica dello stesso ai sensi dell’art. 42 del Codice dei Contratti. Si chiede altresì se nella realizzazione di tali opere debbano essere rispettati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e di conseguenza, per le relative procedure di affidamento, quanto previsto dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. N. 36/2023.

 
Risposta:

Quanto al quesito 1. Laddove non intervenga l’Amministrazione ai sensi dell’All. I.12 al Codice, le procedure di gara necessarie per la realizzazione dell’opera a scomputo sono gestite direttamente dal privato che, a tal fine, assume il ruolo di Stazione appaltante: le relative modalità sono le medesime che competono ad una Pubblica Amministrazione (cfr. parere MIT 2194 dd 7.4.2025) Quanto al quesito 2. La risposta è positiva. In tal senso si vedano le FAQ di ANAC in materia di Digitalizzazione dei contratti pubblici e in particolare la FAQ D.8 ove si chiarisce che “le gare per opere a scomputo bandite a partire dal 1° gennaio 2024, anche se indette in esecuzione di convenzioni urbanistiche stipulate in vigenza del precedente codice, per quanto attiene alle modalità operative di espletamento della procedura sono soggette alla digitalizzazione disciplinata dagli articoli da 19 a 36 del d.lgs. n. 36/23. Ciò significa che devono essere gestite tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e l’acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalla piattaforma mediante lo scambio di dati e informazioni con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici in regime di interoperabilità.” Quanto al quesito 3. La risposta è positiva. L’art. 13 comma 7 del Codice estende l’applicazione del Codice all’aggiudicazione di tali categorie di opere e l’art. 1 dell’All. I.12 al Codice non contempla fra le esclusioni le disposizioni normative che presidiano questa fase dell’iter di realizzazione di un’opera che è pubblica (anche se realizzata dal privato) con conseguente applicazione doverosa anche delle disposizioni dettate dal codice stesso in materia di progettazione (livelli di progettazione, contenuti dei singoli livelli, verifica). A riprova di quanto osservato si ricorda che lo stesso All. I.12 al Codice richiama una terminologia propria delle disposizioni del Codice in materia di progettazione. D’altra parte le norme in materia di livelli di progettazione (e relativi contenuti) così come l’art. 42 del Codice in materia di verifica e validazione del progetto fissano delle precise regole da rispettare ai fini dell’indizione della procedura di gara e in merito ai contenuti che debbono avere i documenti di gara. Inoltre, un’interpretazione sistematica delle norme dettata da un lato dall’art. 13 comma 7 del Codice e dall’altro dall’art. 1 dell’All.I.12 del medesimo Codice porta a ritenere che le norme del Codice che i privati che realizzano le opere a scomputo non devono applicare siano solo quelle espressamente indicate. Quanto al quesito 4. La risposta è positiva. Il DM 24 novembre 2025 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” al punto 1 e 1.1 espressamente prevede: Punto 1. “I soggetti obbligati all’applicazione dei CAM sono le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, i concessionari e i soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso.” Punto 1.1. “Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione, come previsto dall'art. 13, comma 7, del Codice.” Inoltre, rimane fermo quanto stabilito dall’art. 13, comma 7 del Codice che estende l’applicazione del Codice all’aggiudicazione di tali categorie di opere con conseguente applicazione doverosa, anche in queste fattispecie, dell’art. 57 che definisce precisi contenuti minimi che devono avere i documenti di gara. Ciò anche a fronte dell’art. 1 dell’All. I.12 al Codice che non contempla fra le esclusioni la norma appena citata.

 



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