Consultazione pareri
| Codice identificativo: | 549 |
| Data ricezione: | 26/05/2026 |
| Argomento: | Servizi di architettura e Ingegneria |
| Oggetto: | Servizi di architettura e Ingegneria |
| Quesito: | Incarichi tecniche esterni nell'ambito dei lavori pubblici - calcolo parcelle per attività di verifica progetti Si richiede cortesemente se nell'ambito degli incarichi di supporto al RUP con il limite dell'1 percento dei lavori di cui all'art. 15, co. 6, del d.lgs. 36/2023 vadano ricondotti anche gli incarichi tecnici esterni per l'attività di verifica dei progetti nel campo dei lavori pubblici con successiva validazione da parte del RUP. Nel caso di risposta positiva, si richiede di conseguenza il rapporto tra il suddetto limite del 1 percento e l'applicazione del DM 17 giugno 2016 per il calcolo delle parcelle, considerato che in molti casi gli importo derivanti dall'applicazione di quest'ultimo superano di gran lunga il limite dell'1 per cento. |
| Risposta: | Il servizio di verifica della progettazione costituisce attività professionale da affidare ai soggetti individuati puntualmente dall’art. 34 dell’All. I.7 al Codice: l'affidamento all’operatore economico avviene mediante appalto di servizi nel rispetto della disciplina del Codice. Detta attività non rientra fra le attività di supporto al RUP di cui all’art. 15 del Codice che si caratterizzano per essere funzionali allo svolgimento di un compito affidato direttamente al RUP stesso: trattasi, infatti, in questo caso di attività di consulenza gestionale e/o specialistica che affianca il Responsabile Unico del Progetto in tutte le fasi dell'appalto e - in altri termini – ha la funzione di aiutare il RUP nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Il fatto che la validazione del progetto sia di competenza del RUP non trasforma il servizio di verifica in attività di mero supporto al RUP: l'attività di verifica costituisce specifico servizio di natura professionale e intellettuale da affidare a operatori economici qualificati e dettagliatamente individuati dall’art. 34 cit., è un controllo ispettivo formale mirato ad accertare la rispondenza dell'elaborato progettuale alle normative vigenti e a quanto indicato dalla Stazione appaltante negli atti di programmazione, da affidare a figure terze e indipendenti rispetto a chi ha redatto il progetto, che si articola durante tutto l’iter di elaborazione dei vari livelli di progettazione in costante contraddittorio con il progettista incaricato e che si conclude con l’adozione di un atto proprio del verificatore (il rapporto conclusivo di verifica) di cui lo stesso si assume piena responsabilità e che rappresenta una specifica garanzia di qualità della progettazione. Per parte sua il RUP procede alla validazione del progetto e a tal proposito si ricorda che a norma dell’art. 34 cit. “La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.” Il dato testuale della norma non autorizza a ritenere che il RUP si assuma la responsabilità della verifica condotta dall’operatore economico cui è stato affidato il relativo servizio e, pertanto, il servizio di verifica non può essere considerato come rientrante fra le attività di supporto al RUP per come le stesse sono considerate dall’art. 15 del Codice: al contrario, il servizio di verifica del progetto - alla stregua di tutti gli altri servizi della medesima natura quali il servizio di progettazione o il servizio di direzione lavori - rientra tra i servizi di ingegneria e architettura da ricomprendere nel quadro economico in quanto necessari per la corretta realizzazione dell’opera. |
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