in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 555
Data ricezione: 19/06/2026
 
Argomento: Collaudo e verifica di conformità
 
Oggetto: collaudo tecnico-amministrativo per opere degli enti locali trentini: requisiti
Quesito:

In merito all’assunzione dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo, l’art. di riferimento nella disciplina provinciale è il 24 della l.p 26/1993, che recita semplicemente: “1. Al collaudo delle opere e dei lavori pubblici provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, oppure liberi professionisti abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito elenco. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la prestazione del collaudo da parte del personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza e per l'iscrizione all'elenco dei liberi professionisti.” e ancora “5. Il collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato anche a tecnici dipendenti pubblici provvisti del diploma di geometra o altro titolo equipollente.” Si chiede, nel caso l’incarico sia affidata a dipendenti pubblici, sia dell’Ente competente che di altri Enti pubblici, poste le ovvie incompatibilità previste dal comma 7: a) innanzitutto se, la deliberazione della Giunta provinciale n. 218 del 21 febbraio 2020 (che, nell'oggetto, si riferisce ai criteri di selezione dei collaudatori tecnico-amministrativi che devono adottare la Provincia e i suoi enti strumentali) è applicabile anche agli Enti locali della Provincia, compreso l’obbligo di iscrizione a apposito elenco; b) se per gli enti locali trentini i requisiti richiesti al collaudatore (dipendente pubblico) sono solo quelli previsti dei commi 1 e 5 dell’art. 24 sopra richiamati (fatto salvo che non si applichi la delibera di cui alla lett. a), e quindi né l’abilitazione alla professione né esperienza pregressa; c) se ai collaudatori (dipendenti pubblici) per opere di competenza degli enti locali trentini si applicano o meno i requisiti previsti dal Codice (art. 14 comma 3 All. II.14); d) se ai collaudatori (dipendenti pubblici) per opere di competenza degli enti locali trentini deve essere richiesto il possesso di polizza RC.

 
Risposta:

Si premette che tutti i quesiti riguardano esclusivamente l'ipotesi di collaudo tecnico-amministrativo affidato a dipendenti pubblici da parte di enti locali della Provincia di Trento. Per gli incarichi a operatori economici esterni (ivi compreso il dipendente di altro ente pubblico al quale l'incarico sia conferito con contratto professionale diretto) si applica la disciplina dell'articolo 19 della l.p. 2/2016 e relative disposizioni attuative, che esula dal presente parere. Quanto al riparto tra fonti, la disciplina dei requisiti soggettivi del collaudatore e delle modalità di conferimento dell'incarico è tuttora regolata dalla normativa provinciale (articolo 24 l.p. 26/1993). La disciplina sostanziale dell'attività di collaudo (contenuti, termini, procedimento, certificato di collaudo, conto finale) è, invece, interamente demandata alla Sezione III dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'abrogazione del Titolo IX del d.p.p. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. ad opera dell'art. 44 del d.p.p. 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg. Risposta al quesito a): ambito di applicazione della delibera GP n. 218 del 21 febbraio 2020 La delibera disciplina i criteri di selezione dei collaudatori per la Provincia e i suoi enti strumentali. Essa costituisce atto di auto-vincolo per l'amministrazione che l'ha adottata e per gli enti dalla stessa strumentalmente dipendenti, ma non è applicabile agli enti locali territoriali della Provincia, che conservano piena autonomia nell'individuazione dei propri criteri selettivi, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'articolo 24 della l.p. 26/1993. Risposta ai quesiti b) e c): requisiti per il collaudatore dipendente pubblico I requisiti sono esclusivamente quelli previsti dall'articolo 24, commi 1 e 5, l.p. 26/1993; peraltro, il comma 1 del predetto articolo 24 richiede - in ogni caso - una particolare e comprovata esperienza pregressa a carico di tutti i soggetti ivi contemplati e tale regola è desumibile anche dai principi generali secondo i quali nella scelta del soggetto cui affidare l’incarico si verifica, preventivamente, la sussistenza della necessaria professionalità in capo allo stesso; pertanto, pur in assenza di una codificazione specifica al riguardo, l’esperienza pregressa comprovata costituisce comunque un requisito necessario. Risposta al quesito d): polizza assicurativa per il collaudatore dipendente pubblico Né la normativa provinciale né quella nazionale impongono al dipendente pubblico l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile (RC) quale requisito o presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico di collaudo. A differenza dei liberi professionisti esterni (per i quali l'obbligo assicurativo è sancito dal DPR 137/2012), il dipendente pubblico risponde del proprio operato secondo le ordinarie regole della responsabilità amministrativo-contabile per dolo o colpa grave. Pertanto, la sottoscrizione di una polizza personale a copertura della "colpa grave" rientra nell'esclusiva sfera di autonomia e convenienza prudenziale del dipendente, a tutela del proprio patrimonio, ma non può essere pretesa dall'Amministrazione ai fini del conferimento dell'incarico.

 



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