Consultazione pareri
| Codice identificativo: | 559 |
| Data ricezione: | 15/07/2026 |
| Argomento: | Accesso agli atti |
| Oggetto: | Art. 36 comma 1 e comma 2 Codice Appalti |
| Quesito: | preso atto in particolare del Comunicato del Presidente ANAC n. 10 del 6 maggio 2026 che richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, Parere n. 61 del 13 gennaio 2026 in cui si evidenzia che “quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3)”, chiedo i seguenti chiarimenti in merito all’esatta interpretazione dell’art. 36 comma 1 e comma 2 del Codice Appalti: 1) Si chiede conferma che tra “Gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione” citati dal comma 1, che devono essere “resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale”, rientrano i seguenti documenti: a) Tutta la documentazione amministrativa presentata dal concorrente aggiudicatario. Esempi: dgue, moduli messi a disposizione dalla stazione appaltante compilati dal concorrente, documentazione allegata dal concorrente, visure complete CCIAA, certificazioni, procure, dichiarazioni varie, comprese anche quelle non richiesta dall’amministrazione e/o non necessaria per integrare dichiarazioni richieste dall’amministrazione. Molto spesso i concorrenti producono una notevole quantità di documentazione senza peraltro precisare se la stessa sia “integrativa” o “rettificativa” della modulistica/documentazione richiesta dalla stazione appaltante, costringendo pertanto il seggio di gara ad una analisi puntuale e complessiva di tutta la documentazione al fine di verificarne la completezza e la coerenza, anche al solo fine di appurarne l’irrilevanza. Esempi: • dichiarazioni relative a posizioni/situazioni del concorrente non rilevanti ai fini della partecipazione alla gara, ma comunque allegate dal concorrente “cautelativamente” per non rischiare dichiarazioni mendaci o incomplete; • pluralità di elenchi dei soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice - anche non coincidenti - spesso accompagnati da dichiarazioni di singoli soggetti che si aggiungono e/o integrano la “dichiarazione cumulativa” di chi compila e sottoscrive il classico allegato A e/o DGUE; • documentazione relativa a una sentenza totalmente non rilevante oppure un “illecito professionale” non rilevante in quanto molto risalente; b) Tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario (esclusa la parte oscurata ai sensi dell’art. 35 comma 4 lett. a); c) Tutta la documentazione economica presentata dal concorrente aggiudicatario; d) Tutta la documentazione e gli atti della stazione appaltante adottati e/o utilizzati in relazione alla relativa procedura di gara. Esempi: • atti relativi ad eventuali esclusioni (relativamente a tutti i concorrenti) (il concorrente x, secondo in graduatoria, potrebbe avere interesse a dimostrare la non legittimità dell’esclusione di un altro concorrente y in quanto tenuto conto delle medie e/o delle soglie di anomalia automatica l’esclusione di y potrebbe aver determinato la collocazione del concorrente x al secondo e non al primo posto della graduatoria); • atti relativi ad eventuali soccorsi istruttori (relativamente a tutti i concorrenti); • tutti gli atti e documenti relativi alla valutazione del RUP sulle cause di esclusione non automatica (regolate dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023) e sulle eventuali misure di ravvedimento operoso o self-cleaning (art. 96) (relativamente a tutti i concorrenti); • tutti gli atti e documenti relativi alla valutazione dell’anomalia (sia dell’amministrazione che del concorrente sottoposto alla valutazione dell’anomalia); • atti relativi alla aggiudicazione: (verbali del seggio di gara, verbali della commissione tecnica (escluse eventuali parti oscurate ai sensi dell’art. 35 comma 4 lett. a), verbale/provvedimento di aggiudicazione) e) tutta la documentazione acquisita dalla stazione appaltante in sede di controlli possesso requisiti generali e speciali del concorrente aggiudicatario. Esempi: certificati del Casellario Giudiziale, comunicazioni Antimafia, informative antimafia, documentazione acquista dall'Agenzia delle Entrate, DURC, documentazione acquisita dalla stazione appaltante per verificare contratti analoghi e fatturato globale). In caso di risposta negativa si prega di precisare quali sono i documenti elencati nelle lettere di cui sopra che non rientrano tra quelli previsti dal comma 1 dell’art. 36 sopra citato. Si prega inoltre di precisare (tenuto conto anche e soprattutto del GDPR - Regolamento UE 2016/679) se i documenti rientranti nel comma 1 dell’art. 36 (così come individuati nella risposta precedente) debbano essere messi a disposizione in originale e senza nessun oscuramento. In caso di risposta negativa si prega di indicare i dati che devono essere oscurati. 2) Si chiede conferma che tra i documenti rientranti nel comma 2 dell’art. 36 (che fa riferimento agli “atti di cui al comma 1”), rientrano tutti i documenti richiamati nelle lettere a) b) c) della domanda 1 (ovviamente prodotti dai concorrenti classificatisi tra il secondo e il quinto posto della graduatoria). In caso di risposta negativa si prega di precisare quali sono i documenti elencati nelle lettere di cui sopra che non rientrano tra quelli previsti dal comma 2 dell’art. 36 sopra citato. Si prega inoltre di precisare (tenuto conto anche e soprattutto del GDPR - Regolamento UE 2016/679) se i documenti rientranti nel comma 2 dell’art. 36 (così come individuati nella risposta precedente) debbano essere messi a disposizione in originale e senza nessun oscuramento. In caso di risposta negativa si prega di indicare i dati che devono essere oscurati. |
| Risposta: | In via preliminare, si evidenzia che il quadro giuridico-operativo delineato dall’art. 36 del Codice non è del tutto consolidato ma vede la presenza di molteplici indirizzi interpretativi del MIT e di ANAC oltre che giurisprudenziali. In ogni caso, spetta alla stazione appaltante definire il perimetro degli atti ostensibili ai sensi dell’articolo 36 in relazione alla singola procedura di gara, tenendo conto dei contenuti specifici della documentazione acquisita, senza che risulti possibile operare in via preventiva classificazioni applicabili indistintamente a tutte le fattispecie. Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune considerazioni di carattere generale che possono orientare la stazione appaltante nella propria attività. L’art. 36 co. 1 del Codice stabilisce che la stazione appaltante deve rendere automaticamente disponibili a tutti i concorrenti e offerenti non definitivamente esclusi l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione. In assenza di una definizione normativa, si ritiene che nel novero degli “atti presupposti all’aggiudicazione” vadano ricompresi, certamente, gli atti che hanno direttamente inciso sul processo logico-motivazionale sotteso all’aggiudicazione. Tra questi rientrano, in particolare, la domanda di partecipazione; i verbali relativi alla fase di ammissione; i verbali relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche; la documentazione e i verbali riferiti al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario; la documentazione integrativa acquisita a titolo di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del codice; gli atti relativi alla positiva comprova dei requisiti di partecipazione. Si ritiene pertanto che la documentazione amministrativa sovrabbondante, presentata in sede di gara in via meramente facoltativa dall’operatore economico in quanto non richiesta dalla lex specialis e non oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, rimanga estranea all’ambito applicativo dell'articolo 36. La stessa, infatti, non ha spiegato alcun effetto sul processo decisionale che ha condotto all’aggiudicazione e non può quindi essere qualificata quale “atto presupposto” alla medesima. Tale interpretazione appare coerente con il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 61/2026, ove, seppure con riferimento alla fattispecie dell’inversione procedimentale, è riportato che “in assenza di alcuna valutazione da parte della stazione appaltante, la documentazione amministrativa non ha trovato ingresso nella sequenza procedimentale conclusasi con l’aggiudicazione della gara”. Anche nello schema di Bando tipo n. 1/2023 e nello schema di Bando tipo n. 2/2026 predisposti dall’ANAC, è specificato che “A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell’aggiudicazione”. Le considerazioni fino a qui espresse con riferimento alla documentazione amministrativa sono replicabili in relazione alla documentazione presentata dall’aggiudicatario quale offerta tecnica ed economica, fermo restando la tutela di eventuali segreti tecnico-commerciali. Va inoltre considerato che l'accesso previsto dall'art. 36 del Codice è strettamente funzionale alla tutela del diritto di difesa dei partecipanti, in quanto volto a consentire all’operatore economico interessato di contestare tempestivamente gli esiti della procedura di gara, evitando l’aggravio procedimentale derivante da un’istanza di accesso agli atti nonché la presentazione di ricorsi "al buio" (cfr. Relazione Illustrativa al Codice; Comunicato Presidente ANAC n. 10 del 6 maggio 2026). In merito alla documentazione acquisita dalla stazione appaltante in sede di verifica del possesso requisiti generali e speciali in capo al concorrente aggiudicatario, si rimanda al parere n. 2973/2024, con il quale il servizio del MIT ha precisato che “il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche fa parte dei dati che devono essere resi conoscibili e messi in accesso ai sensi del co. 1 dello stesso art. 36, anche per quanto riguarda le informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)”. Per quanto attiene al bilanciamento tra diritto di accesso e quella alla riservatezza, il citato parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 ha statuito che “Quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3)…”. Ciò in quanto, secondo il citato parere, “La strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore”. Gli orientamenti successivi di ANAC depongono per l’ostensibilità integrale della documentazione, senza necessità di operare l’oscuramento di alcun dato, fermo restando la disciplina specifica in materia di segreto tecnico commerciale. Si vedano in proposito la relazione illustrativa al Bando tipo n. 1 e la relazione al Bando tipo n. 2, nelle quali l’ANAC ha precisato che “...la stazione appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni di oscuramento e le stesse siano state accolte”. Tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dal GDPR - Regolamento UE 2016/679 e della sua piena vincolatività, si rimette al prudente apprezzamento della stazione appaltante la valutazione circa l’opportunità di non divulgare dati e informazioni che potrebbero arrecare concreto pregiudizio ai concorrenti, tra le quali quantomeno i dati personali dei soggetti cui si riferiscono i provvedimenti giudiziari. Per quanto riguarda l’art. 36 co. 2 del Codice, si rimanda alle considerazioni su indicate, con la precisazione che, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato n. 61/2026, l’ANAC ha specificato che in caso di inversione procedimentale non è oggetto di ostensione la documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. Nei confronti di tale documentazione, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale n. 23/92. |
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