Consultazione pareri
| Codice identificativo: | 561 |
| Data ricezione: | 27/07/2026 |
| Argomento: | Progettazione |
| Oggetto: | REQUISITI PER ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE |
| Quesito: | In riferimento all'obbligo di verifica della progettazione di lavori di cui all'art. 42 del Codice dei contratti pubblici ed all'All.I.7 dello stesso, si chiede se per lavori di importo maggiore ad 1 milione di € ed inferiore alla soglia di cui all'art. 14, in caso di affidamento dell'incarico di verifica ad un professionista di cui all'art. 66 del codice, quest'ultimo debba essere accreditato ai sensi della nomra UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed inoltre disporre di un sistema interno di controllo della qualità. In caso di risposta affermativa, si chiede come possa la s.a. verificare la sussitenza di questi requisiti e se la produzione di una certificazione di conformità UNI EN ISO 9001 sia sufficiente al soddisfacimento di entrambi. |
| Risposta: | L'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e la certificazione UNI EN ISO 9001 sono standard distinti, tenuti separati dall'art. 35, comma 1, All. I.7 del D.Lgs. 36/2023: il primo attiene alla competenza tecnica e all'imparzialità degli organismi di ispezione (All. I.7, art. 35, comma 1, lett. a), la seconda alla gestione della qualità dei processi aziendali (All. I.7, art. 35, comma 1, lettera b). Quanto ai lavori tra 1 milione di euro e la soglia di cui all'art. 14 del codice, l'articolo 34, comma 2, lett. c), All. I.7 del Codice affida la verifica agli uffici tecnici della stazione appaltante (in caso di progetto redatto da professionista esterno) o alla stazione appaltante stessa con sistema interno di qualità (in caso di progetto redatto da professionista / dipendente pubblico interno). La verifica esterna non è espressamente contemplata da questa lettera, ma resta possibile in via generale, ove la stazione appaltante non disponga di strutture idonee, ai sensi dell'art. 36, comma 2, All. I.7 del Codice. Per individuare i requisiti del verificatore esterno in questa fascia, il riferimento normativo più prossimo è la lettera b) del medesimo art. 34, comma 2, che per i soggetti ex art. 66 del Codice richiede il solo sistema interno di controllo della qualità, senza accreditamento 17020 (quest'ultimo riservato agli organismi di ispezione della lettera a). Coerentemente, l'articolo 38, comma 3, All. I.7 del Codice ammette i soggetti ex art. 66 alle gare di verifica per lavori sotto i 20 milioni di euro senza imporre l'accreditamento 17020. Ne discende che: - non è richiesto l’accreditamento 17020; - va richiesto il possesso di un sistema interno di controllo della qualità; - il possesso di un sistema interno di controllo di qualità può essere dimostrato, come esplicitato dall’articolo 36, comma 3, dell’Allegato I.7, nella conformità alla norma UNI EN ISO 9001; - la ISO 9001 non può sostituire l'accreditamento 17020, trattandosi di standard con oggetti e finalità diversi. La questione non ha tuttavia rilievo pratico nel caso in esame, perché l'accreditamento 17020 non è richiesto per il professionista in base all’articolo 66 del Codice in questa fascia di importo. |
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