in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO
Codice identificativo: 579
Data ricezione: 15/10/2026
 
Argomento: Rotazione
 
Oggetto: PRINCIPIO DI ROTAZIONE - RTI
Quesito:

Ai fini del rispetto del principio di rotazione, nel caso in cui l’operatore economico risultato aggiudicatario dell’affidamento immediatamente precedente nella medesima fascia (€ 5.000 e € 40.000) sia un raggruppamento temporaneo di imprese, è possibile, previa pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento diretto, procedere ad affidamento diretto all’operatore uscente in quanto l’unico ad aver manifestato l’interesse? In alternativa sarebbe possibile, senza previa pubblicazione di avviso aperto di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento diretto, procedere ad affidamento diretto ad una nuova società mandataria che predisporrà RTI con la società Mandante del precedente affidamento? Ciò in considerazione delle pronunce della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7778/2024 e Sez. V, n. 532/2023) le quali hanno stabilito che il principio di rotazione non opera quando un operatore economico (anche se precedentemente aggiudicatario o parte del vecchio RTI) chiede di partecipare all'interno di un nuovo Raggruppamento Temporaneo di Imprese insieme a un soggetto terzo.

 
Risposta:

Per quanto attiene all’affidamento al precedente aggiudicatario (quale capogruppo del RTI aggiudicatario) di un nuovo contratto di medesima categoria tipologica e fascia di importo in qualità di mandante (di un nuovo RTI) si ricorda che le linee guida in materia di rotazione approvate con delibera della Giunta provinciale n. 43 del 23 gennaio 2026 in attuazione dell’art. 19 ter della L.P. n. 2/2016 stabiliscono espressamente: “(paragrafo 2.3) ... Nel caso in cui l’operatore economico risultato aggiudicatario dell’affidamento immediatamente precedente sia un’associazione, o raggruppamento temporaneo di imprese, solamente l’impresa mandataria non potrà essere invitata a partecipare alla procedura per il nuovo affidamento secondo le indicazioni contenute nei paragrafi successivi.” Per quanto attiene alla deroga al principio di rotazione si ricorda che le citate Linee guida stabiliscono espressamente: “(paragrafo 3) ... La rotazione non si applica nel caso in cui l’affidamento avvenga tramite ricorso a procedure ordinarie o comunque aperte al mercato che non comportano limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti. In tal senso, si possono considerare procedure “aperte al mercato” e pertanto non soggette all’applicazione del principio di rotazione, le procedure negoziate in cui sia stato pubblicato un preventivo avviso conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 dell’Allegato II.1 del Codice e l’amministrazione abbia invitato tutti gli operatori economici che si sono proposti per eseguire la prestazione.” Ne discende che la deroga in questione può essere utilizzata solamente nel caso in cui la “manifestazione di interesse” citata nel quesito abbia seguito le regole dettate dall’All. II.1 al Codice (e fra queste in primo luogo si segnalano le forme di pubblicazione a livello nazionale) e vi faccia seguito una procedura negoziata. In conclusione corre l’obbligo di ricordare che la rotazione è espressione concreta del principio generale di accesso al mercato cristallizzato dall’art. 3 del Codice (e recepito anche dalla L.P. n. 2/2016) che – a mente dell’art. 4 del Codice - costituisce unitamente ai principi del risultato e della fiducia uno dei principi cardine della normativa in materia di contrattualistica pubblica e criterio interpretativo di tutte le disposizioni del Codice: ne discende che la lettura delle regole di rotazione fissate dalle linee guida citate deve essere finalizzata all’apertura del mercato e non alla ricerca di soluzioni che si pongano in contrasto con detto principio.

 



< Indietro
torna all'inizio del contenuto